Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO : PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO ENTRO 15.2.2013


Circa l’asrgomento di cui al titolo, si sottolinea   che:

a) con  la nota n. 39/0017699 del 12.12.2012 ,il Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni operative per la compliazione e trasmissione  on line del prospetto  informativo previsto dalla legge n.68/99 in materia di collocamento obbligatorio.ed approvato con D.D. n.195 del  2.8.2012;

  b) i servizi informatici per l’adempimento in questione  sono  disponibili sul sito ministeriale dal 13 gennaio 2013 ,

c)  la data entro cui il prospettto informativo va spedito in via telematica risulta spostata al 15.2.2013;

d) tra le  molteplici  variazioni normative  che la legge di riforma del lavoro ha disposto figurano quelle riguardanti  il collocamento obbligatorio.,di cui alla legge n.68/99. ed in particolare risultano  apportate,a far data dal 18.7.2012, dal  comma 27 dell’art.4 della legge n.92/2012 e ,dal 12.8.2012 ,dal comma 1 ,lettera l) ,dell’art.46 bis della legge n.134    ,precisando che esse    riguardano gli articoli 4, 5, 6 ed 8 della precitata legge.

In particolare il   comma 27 dell’art.4 della legge n.92/2012 ha  disposto  che  all’articolo 4, comma 1, il primo periodo  e’  sostituito  dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso l’utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita’  da  svolgersi all’estero per la durata di tale attivita’, i soggetti  impegnati  in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore”

Ulteriore modifica alla materia risulta intervenuta , dal 12.8.2012, ad opera della  lettera l) del comma 1 dell’art.46 bis della legge n.134/12.di conversione del decreto sviluppo  n.83/12,in cui si  è    disposto che   :”All’articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi»
  Pertanto ,nel  prospetto informativo, ai fini della base di calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ,mentre secondo la normativa previgente,compresa la legge n.92/12,che all’art.4 ,comma 27,ultimo perriodo, ha sancioto che”   Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni previste dalle discipline di settore”  ,dovervano escludersi i lavorarori assunti a tempo indeterminato per un periodo non superiore a 9 mesi ,dal 12.8.2012,ossia dalla data d’entrata in vigore della legge n.134/12,di conversione del decreto sviluppo  n.83/12 ,vanno esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
A questo punto  da parte di qualcuno potrebbe essere  richiesto di sapere se  i lavoratori  assunti a termine   in data antecedente al 18 agosto 2012  perno periodi superiori  a sei mesi e  non superiori a 9 mesi ,che al 31 12.2012 siano  ancora in forza del datore di lavoro soggetto alla leggge n.68/99   debbano essere  esclusi o  compresi nella base di computo  ai fini della quotta di  riserva  per il collocamento obbligatorio?
Si ritiene che a detta domanda debba fornirsi risposta affermativa ,in applicazione del principio che la legge   di regola ha  efficacia non retroattiva e quindi non puo’ applicarsi alle fattispecie gia giuricamente in essere.
 In definitiva ,per il prospetto riguardante l’anno 2012 ,la ecslusione dalla base di computo potra’ trovare eventualmente applicazione sia  per i  lavoratori assunti a termine prima del 12-.8.2012  con rapporto di durata non superiore  a 9 mesi ,sia per  quelli assunti   dalla predetta   data con rapporto sino a sei mesi.

Nessun commento: