Si richiama l’attenzione sulla nota INAIL 2013, n. 725 relativa all’argomento di cui al titolo
Direzione Centrale Prestazioni
Ufficio I
Prot. Inail 60002.22/01/2013.0000725
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica. Adozione del nuovo modulo unificato.
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro1 ha previsto, alla scadenza di sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P.2 , l’obbligo da parte dei datori di lavoro3 di:
1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi4 degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. La norma in questione si inserisce pienamente in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell’azione amministrativa.
Tale obbligo è stato successivamente rafforzato dal d.p.c.m. 22 luglio 20115, il quale stabilisce all’art. 1 che, “a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica”.
In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in conformità con il contenuto della determina del Commissario Straordinario dell’Istituto6, recante l’elenco dei servizi da mettere a disposizione di tutti i datori di lavoro esclusivamente con modalità telematiche entro il 1° luglio 2013, saranno rilasciate gradualmente in produzione le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale7 in via telematica, accessibili dal portale dell’Istituto (Punto Cliente).
Alla data del 1° luglio 2013 l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato8, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Le modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica hanno comportato altrettanti adeguamenti della procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). Tale revisione è stata peraltro l’occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della stessa procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l’istruttoria dei casi denunciati.
Gli interventi sono sostanzialmente finalizzati a:
consentire gradualmente l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);
recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l’eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);
sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate da quest’ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l’inserimento del campo relativo al codice IBAN);
acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all’esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte dall’ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);
introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva10, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico11;
acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);
integrare le informazioni riguardanti il luogo dell’evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.
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