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Nuova gestione denuncia/comunicazione infortunio



L’INAIL ha rilasciato una nuova versione della denuncia di infortunio che, assunto il nome di  denuncia/comunicazione di infortunio, è stata rivisitata nei suoi contenuti e nell’interfaccia. 
La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni escluso quello dell’evento, da effettuare entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico. 
A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica. 
Contestualmente alle modifiche apportate alla procedura informatica l’INAIL ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest.), che sostituisce i moduli ora in uso, modelli 4 Prest. (imprese) e 117 Prest. (privati cittadini in qualità di datori di lavoro 
domestico). 
Il suddetto modello è utilizzabile fino al 30 giugno 2013. Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro dovrà comunque inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). 
La data a partire dalla quale è possibile inviare la denuncia tramite file solo con la nuova versione, ovvero con il nuovo ed unico XML–Schema, inizialmente stabilita per il 20 marzo, è stata prorogata al 31 maggio 2013. 
A partire dal 1° luglio 2013 l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio). 

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