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Assistenza fiscale in mancanza del sostituto d'imposta

Ai sensi di quanto stabilito dal DL 76/2013 all'art. 51-bis, a decorrere dal 2014 e in via eccezionale anche per l’anno 2013 entro massimo il 30 settembre, gli ex dipendenti, collaboratori a progetto, colf, badanti e tutti i lavoratori che si ritrovano senza un sostituto d’imposta potranno presentare la dichiarazione reddituale modello 730 a Caf o a professionisti abilitati per recuperare un credito d’imposta. 

Condizione fondamentale è che il conguaglio della dichiarazione si chiuda con un credito (art. 51-bis L. 98/2013 - Provvedimento Dir. A.E. 22.8.2013 - Circ. AE 22.8.2013, n. 28/E). Il soggetto interessato comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’IBAN per l’accredito della somma (che comunque non potrà essere inferiore a euro 13). Nessun impatto operativo riguarda il sostituto d’imposta (ex datore di lavoro).

(Legge 98/2013, art. 51-bis)

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