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Conciliazione per licenziamento di lavoratori interinali

Fonte: Italia Oggi 24 settembre 2013 

Ministero del Lavoro, interpello 20 settembre 2013 n. 27

Il Ministero del lavoro, nell’interpello 27/2013, chiarisce che la nuova procedura obbligatoria di conciliazione, prevista nelle ipotesi di licenziamento economico, si applica anche alle agenzie di somministrazione, sia per i licenziamenti dei dipendenti della stessa agenzia sia di quelli assunti al fine di inviarli in missione. 

Il chiarimento riguarda il campo di applicazione dell'art. 7 della legge n. 604/1966, così come modificata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), in vigore dal 18 luglio 2012, che prevede l'obbligo per le parti, lavoratore e datore di lavoro, di esperire un tentativo di conciliazione, entro precisi termini di decadenza, prima di procedere al licenziamento vero e proprio. 

Innanzitutto, il Ministero ribadisce che la nuova procedura, di cui al citato art. 7 della legge n. 604/1966, riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori e non, che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto, occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5, se imprenditori agricoli. 

La procedura si applica, altresì, ai datori di lavoro che nello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, anche se in ciascuna unità produttiva non raggiungono tale limite e, comunque, a coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale. 

Inoltre, il Ministero cita la circolare n. 3/2013, che stabilisce la non computabilità di alcune tipologie contrattuali ai fini del raggiungimento delle predette soglie dimensionali, fra queste la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi), nell'organico dell'utilizzatore. 

Infine, il Ministero evidenzia l'inesistenza di deroghe per le agenzie di somministrazione che, pertanto devono ritenersi destinatarie della procedura obbligatoria di conciliazione, sempre che sussistano i predetti requisiti dimensionali e in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di dipendenti dell'agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell'agenzia o inviati in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione.

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