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LE ASSUNZIONI AGEVOLATE EX L. 407/90 E 223/91 CON LA RIFORMA FORNERO

Fonte: Circolare n. 137/2012, INPS

Non è possibile fruire degli incentivi nelle seguenti ipotesi:
  1. nell’ipotesi in cui venga assunto un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva. 
  2. nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione
  3. se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso di utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione senza che l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza. 
  4. nel caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione. Sono salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso diversa unità produttiva
  5.  non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Con specifico riferimento, poi, agli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi, l’Inps precisa che le regole di cui al novellato art. 8, co. 9, della L. n. 407/90, vanno comunque interpretate alla luce dei principi suesposti. Sicchè, se per ipotesi è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo comunque spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai licenziati e questi rifiutano. Inoltre, avendo il principio del cumulo introdotto un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivo, è possibile affermare la spettanza del medesimo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza. Al riguardo, peraltro, l’Inps rammenta che, a seguito delle modifiche intervenute, lo stato di disoccupazione si considera sospeso nella sola ipotesi di svolgimento di attività di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. Infine, ricorre la "sostituzione" dei lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, vista l’abrogazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2017, saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Peraltro, superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell’entrata in vigore della legge 92/2012, si deve ritenere che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta comunque la riduzione contributiva per ulteriori 12 mesi e, quando ne ricorrano i presupposti, il contributo mensile. Gli stessi sono tuttavia esclusi nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.

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