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Sanatoria associati in partecipazione


Fonte: Italia Oggi 4 settembre 2013 

Ministero del Lavoro, circolare 29 agosto 2013 n. 35

Il Ministero del Lavoro ha precisato che con la stabilizzazione degli associati in partecipazione il datore di lavoro estingue non solo le sanzioni sull’impiego degli associati, ma anche quelle sull’eventuale impiego irregolare di tirocinanti. 

Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n. 35 del 2013.

La novità è stata introdotta dalla legge n. 99/2013, di conversione del decreto legge n. 76/2013, entrata in vigore lo scorso 23 agosto, che disciplina una procedura agevolata per la stabilizzazione dell’occupazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

La procedura prevede la stipula di un contratto collettivo, di qualsiasi livello, tra giugno e settembre, che stabilisca l’assunzione a tempo indeterminato degli associati, nei successivi tre mesi, anche con contratto di apprendistato, con la possibilità di usufruire di eventuali agevolazioni previste dalla legge.

Unico limite: nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Possono ricorrere alla stabilizzazione tutte le imprese, anche quelle già raggiunte da atti amministrativi o giurisdizionali circa la qualificazione del rapporto di lavoro, purché non definitivi.

I destinatari sono gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, indipendentemente che per loro siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.

La procedura stabilisce, altresì, che concluso il contratto collettivo, gli ex associati sottoscrivano specifici atti di conciliazione, ex articolo 410 cod. proc. civ, relativi al pregresso rapporto di associazione in partecipazione, che così si chiude definitivamente.

Tuttavia, l’efficacia degli atti è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, alla Gestione Separata Inps, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per il periodo di vigenza dei contratti di associazione e comunque per un massimo di sei mesi.

Entro il prossimo 31 gennaio, i datori di lavoro devono depositare presso l’Istituto di previdenza i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro stipulati e le copie dei modelli F24, che attestino il versamento delle somme alla Gestione Separata Inps, così da consentire la correttezza degli adempimenti.

A questo punto, l’Istituto verifica che le assunzioni, previste dal contratto collettivo, siano state effettuate e che alle stesse corrispondano i relativi verbali di conciliazione, nonché i versamenti alla Gestione competente.

Le risultanze delle verifiche vengono comunicate dall’Inps ai datori di lavoro interessati e alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro.

Durante la procedura gli effetti di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali vengono sospesi fino all’esito delle verifiche da parte dell’Inps.

L’esito positivo della verifica Inps comporta l’estinzione degli illeciti relativi al versamento dei contributi, assicurativi e fiscali, già in essere alla data del 23 agosto scorso, sia con riferimento agli associati in partecipazione sia con riguardo ai tirocinanti.

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