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Illegittimo il licenziamento del lavoratore malato che svolge un’altra attività compatibile con la malattia

Fonte: 7Grammilavoro
La Cassazione, nella sentenza n. 23365/2013 del 15 ottobre 2013, ha sancito l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore che durante il periodo di malattia ha svolto sporadicamente ed occasionalmente, e non durante l’intero orario di lavoro, attività presso un’agenzia investigativa privata di un parente. Tale attività, secondo la Corte, non è assimilabile ad una prestazione lavorativa e, oltre che compatibile con la malattia sofferta, si configura addirittura come funzionale ad una più pronta guarigione del lavoratore stesso.

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