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Licenziamento per ritardo reiterato a lavoro e falsificazione della presenza


Con sentenza n. 21203 del 17 settembre 2013, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato al lavoratore che si reca ripetutamente in ritardo al lavoro falsificando, inoltre, l'orario di ingresso.
La Suprema Corte, in tal modo, ha ritenuto corretta la valutazione del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente integrava un’ipotesi ex articolo 2119 del codice civile e cioè “un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto”.

Riprendendo quanto riferito dai giudici di merito, la Corte ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, sottolineando che non si è trattato di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in più riprese in breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro”.

Fonte DTL Modena

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