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Le regole per lo spesometro relativo alle operazioni 2012

Fonte Agenzia delle Entrate

  • Fonte normativa ed evoluzione
L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).
Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.
Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.

  • L’obbligo di comunicazione riguarda nello specifico: 
  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo 
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 
  3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. 
  • Sono escluse dall'obbligo di comunicazione 
  1. le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie 
  2. contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).
  3. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dall'invio della comunicazione per il 2012 e il 2013. Dal 2014 sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate da fattura elettronica.
  • Modalità e termini di invio
La comunicazione – telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Per il 2012, i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; per gli altri, il termine è il 21 novembre 2013.

Tali scadenze potrebbero essere prorogate fino al 31 Gennaio 2014
(Provvedimento Agenzia delle Entrate)
(Articolo Agenzia delle Entrate)

  • Termini di invio per i dati degli anni successivi al 2012
A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

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