Fonte DTL Modena
L'Inps, con messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014, informa che i datori di lavoro, nel caso cui procedano all’assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da uno studio professionale, non possono godere degli incentivi previsti per tale tipologia di assunzione.
Tale posizione sembra configgere con la posizione assunta dal Dicastero del Lavoro con l’interpello n. 10 dell’8 marzo 2011, laddove si richiamava anche la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C/32/02), la quale parlando di “datori di lavoro” superava lo stretto perimetro della nozione di imprenditore.
Mobilità studi professionali individuali
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Confprofessioni, in merito alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati licenziati da studi professionali individuali.
La risposta in sintesi:
"...Tutto ciò premesso, nel prendere atto della scelta del Legislatore di non porre ulteriori limiti alla concessione degli ammortizzatori in questione, si ritiene dunque applicabile la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell’erogazione della relativa indennità, anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali individuali, purché ricorrano tutti i presupposti di carattere generale sopra evidenziati, a nulla rilevando la forma giuridica individuale o associata del soggetto datoriale."
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