Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

DISOCCUPAZIONE E INOCCUPAZIONE CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO


Articolo di Olivieri Dott. Bruno - Consulente Fiscale e Aziendale

Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.
Oggi giorno sentiamo sempre più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?

Decreti legislativi e norme ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non agevole comprensione e trasparenza.

  1. DEFINIZIONE
A norma del D.Lgs 297/2002 e succ. modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento attivi nel mondo del lavoro:

Ø  L'inoccupato è colui che, ai sensi del D.lgs 297/2002, non ha mai svolto attività lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e sia alla ricerca di un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego,  da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani.

Ø  Il disoccupato è quel soggetto che, ai sensi del D.lgs 297/2002, precedentemente “occupato”, ovvero titolare di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente reso disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti.


Dopo aver chiarito la differenza tra disoccupazione e inoccupazione, focalizziamo la nostra attenzione e analisi sulla figura del “soggetto disoccupato”, definendone più dettagliatamente, sotto un profilo normativo e operativo, lo status e le relative tutele che il Legislatore ha predisposto per garantirne salvaguardia di tio sociale ed economico.


LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

2.1  - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO E IL “PATTO DI SERVIZIO”

Il primo passo del lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente per la propria Provincia di residenza.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri requisiti, l'accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di carattere socio-sanitario. 

Stipulando la DID si dichiara di essere:
  • attualmente privi di lavoro (o di svolgere un lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno in corso);
  • di non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio Nazionale;
  •  di essere interessati e offrire la propria disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi messi a disposizione dai Centri per l’Impiego.

A seguito della stipula della DID il Centro per l’Impiego presso cui si è manifestata la propria disponibilità provvederà alla sottoscrizione del Patto di Servizio e la definizione delle attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un tuo prossimo inserimento nel mondo del lavoro. la partecipazione all’incontro che sarà fissato è obbligatoria.

Il Patto di Servizio è un accordo formale  tra il lavoratore che ha dichiarato l’immediata disponibilità e il Centro per l’Impiego; in questo accordo vengono definite le azioni più adeguate da intraprendere per la ricerca del lavoro.

2.2 – LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

A seguito della stipula della DID, il lavoratore che ha reso la propria disponibilità alla rioccupazione sul mercato del lavoro inizia a maturare una “anzianità di iscrizione” che viene conservata comunque in assenza di occupazione o nei casi e limiti così di seguiti riepilogati:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 Euro;
  • il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva , prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro;
  • il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.
  
AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

Purtroppo lo status di disoccupazione manifesta un disagio che, oltre che economico per il soggetto interessato, è anche di tipo sociale.

Al fine di tutelare il lavoratore rimasto privo di lavoro e sostenerlo durante il periodo di “inattività”, il Legislatore ha predisposto delle misure di sostegno al reddito e di incentivazione alla ricollocazione dei disoccupati.

3.1 - TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE – ASpI

3.1.1 - DEFINIZIONE

Una prima forma di sostegno è quella garantita dall’Ente Previdenziale INPS attraverso il Trattamento di Disoccupazione ASpI che, a partire dal 01/01/2013 ha sostituito il precedente trattamento di disoccupazione, preservandone i tratti significativi, modificandone aspetti relativi alla quantificazione dell’indennità e durata oltre che estendere il trattamento anche agli apprendisti che precedentemente erano esclusi.
E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano, ribadiamo dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

3.1.2 – REQUISITI FONDAMENTALI

In questa sede ci limiteremo ad analizzare solamente gli aspetti più significativi del trattamento di disoccupazione ASpI per quanto concerne il diretto collegamento con la tematica dello status di disoccupazione.

Il trattamento economico, ovvero l’erogazione dell’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

Importante da sottolineare che, qualora il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, quindi lo stato di disoccupazione non sia stato totalmente indipendente dalla volontà del lavoratore, il trattamento economico non spetta, con unica eccezione per il recesso dovuto a seguito di dimissioni per giusta causa o durante la maternità, ovvero quando il recesso, seppur volontario, sia stato richiesto per cause di forza maggiore.
  

  • Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.



3.2 – AGEVOLAZIONI ALL’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

3.2.1 – DEFINIZIONE

Il Legislatore, all’art. 8 comma 9 della legge 407/1990, ha previsto,  in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi oppure sospesi dall’attività lavorativa da almeno 24 mesi,  i contributi previdenziali e assistenziali (INPS + INAIL) dovuti dal datore di lavoro sono ridotti del 50% per un periodo di 36 mesi.

La riduzione dei contributi è pari al 100% qualora le assunzioni siano effettuate da aziende artigiane o dalle aziende operanti nelle Regioni del mezzogiorno.

3.2.2 – REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

Le condizioni di accesso alle assunzioni agevolate di cui all’art. 8 legge 407/1990 devono sussistere unitamente alle condizione stabilite dalla legge 92/2012. Pertanto, oltre al requisito del periodo di disoccupazione del lavoratore, occorre che:

  • le assunzioni non siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati  per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale;
  • sia rispettato il diritto di precedenza nell’impiego dei lavoratori licenziati o il cui contratto sia scaduto. Nel caso di rifiuto,  del lavoro offerto, da parte dei lavoratori con diritto di precedenza,  il beneficio contributivo  spetterà  per le nuove assunzione;
  • il lavoratore avente diritto all’assunzione non venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. La condizione ostativa, tuttavia, non si applica ai benefici previsti per l’assunzione di disabili di cui all’art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, in quanto trattasi di normativa speciale;
  • il datore di lavoro o l’utilizzatore non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione;
  • i lavoratori assunti, per i quali si gode dello sgravio contributivo, non siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Con le modifiche della legge 92/2012, come descritto dalla circolare Inps 137/2012,  l’agevolazione non si applica per le assunzioni di un  lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva.

La medesima agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza.



Nessun commento: