Articolo di Olivieri Dott. Bruno - Consulente Fiscale e Aziendale
Oggi giorno sentiamo sempre
più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice
iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al
lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione
alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la
differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme
ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con
terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non
agevole comprensione e trasparenza.
Oggi giorno sentiamo sempre
più spesso parlare di “disoccupazione” e “inoccupazione”, dalla semplice
iscrizione ai Centri dell’Impiego per rendere la propria disponibilità al
lavoro, alla compilazione di un questionario o di un bando per l’ammissione
alle prove di un concorso pubblico.
Ma quanti in realtà conoscono veramente la
differenza tra colui che viene definito disoccupato e inoccupato?
Decreti legislativi e norme
ne definiscono il significato e le differenze, però troppo spesso con
terminologie e richiami ad ulteriori fonti normative che ne rendono una non
agevole comprensione e trasparenza.
- DEFINIZIONE
A norma del D.Lgs 297/2002
e succ. modifiche, in entrambi i casi si è disoccupato o inoccupato se non si è al momento
attivi nel mondo del lavoro:
Ø L'inoccupato è
colui che, ai sensi del D.lgs 297/2002, non ha mai svolto attività
lavorativa in nessuna forma, autonoma o subordinata e sia alla ricerca di
un'occupazione, ovvero abbia effettuato iscrizione al Centro per l’Impiego, da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se
giovani.
Ø Il disoccupato è quel soggetto che, ai sensi del D.lgs 297/2002, precedentemente
“occupato”, ovvero titolare di un rapporto di lavoro autonomo o
subordinato, sia divenuto privo di lavoro e che si sia immediatamente
reso disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i Servizi competenti.
Dopo aver chiarito la differenza
tra disoccupazione e inoccupazione, focalizziamo la nostra attenzione e analisi
sulla figura del “soggetto disoccupato”, definendone più dettagliatamente,
sotto un profilo normativo e operativo, lo status e le relative tutele che il
Legislatore ha predisposto per garantirne salvaguardia di tio sociale ed
economico.
LO STATO DI
DISOCCUPAZIONE
2.1 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’
AL LAVORO E IL “PATTO DI SERVIZIO”
Il primo passo del
lavoratore che abbia concluso il proprio rapporto lavorativo è quello di
rendere la propria disponibilità alla ricollocazione sul mercato del lavoro
fornendo tale informazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente
per la propria Provincia di residenza.
La Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro (DID) serve per
attestare lo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e
dei servizi che i Centri per l’Impiego offrono al fine di favorire l'incontro
tra la domanda e l'offerta di lavoro e ti consente, unitamente ad altri
requisiti, l'accesso ad “ammortizzatori sociali” (prestazioni economiche a
sostegno del reddito) e l’agevolazione nella fruizione di alcuni servizi di
carattere socio-sanitario.
Stipulando la DID si
dichiara di essere:
- attualmente privi di
lavoro (o
di svolgere un lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia per l’anno in corso);
- di non essere iscritto in nessun altro
Centro Impiego del territorio Nazionale;
- di essere interessati e offrire la
propria disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una
attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi messi
a disposizione dai Centri per l’Impiego.
A seguito della stipula
della DID il Centro per l’Impiego presso
cui si è manifestata la propria disponibilità provvederà alla
sottoscrizione del Patto di Servizio e la definizione delle
attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un tuo prossimo
inserimento nel mondo del lavoro. la partecipazione all’incontro che sarà
fissato è obbligatoria.
Il Patto di Servizio è un
accordo formale tra il lavoratore che ha dichiarato l’immediata
disponibilità e il Centro per l’Impiego; in questo accordo vengono definite le
azioni più adeguate da intraprendere per la ricerca del lavoro.
2.2 – LA
CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
A seguito della stipula
della DID, il lavoratore che ha reso la propria disponibilità alla
rioccupazione sul mercato del lavoro inizia a maturare una “anzianità di
iscrizione” che viene conservata comunque in assenza di occupazione o nei casi
e limiti così di seguiti riepilogati:
- il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di
collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di
cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00
Euro;
- il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva
, prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in
corso dichiari un reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00
Euro;
- il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di
entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo
imponibile lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
DEI
LAVORATORI DISOCCUPATI
Purtroppo lo status di
disoccupazione manifesta un disagio che, oltre che economico per il soggetto
interessato, è anche di tipo sociale.
Al fine di tutelare il
lavoratore rimasto privo di lavoro e sostenerlo durante il periodo di
“inattività”, il Legislatore ha predisposto delle misure di sostegno al reddito
e di incentivazione alla ricollocazione dei disoccupati.
3.1 - TRATTAMENTO DI
DISOCCUPAZIONE – ASpI
3.1.1 - DEFINIZIONE
Una prima forma di sostegno
è quella garantita dall’Ente Previdenziale INPS attraverso il Trattamento di
Disoccupazione ASpI che, a partire dal 01/01/2013 ha sostituito il precedente
trattamento di disoccupazione, preservandone i tratti significativi,
modificandone aspetti relativi alla quantificazione dell’indennità e durata
oltre che estendere il trattamento anche agli apprendisti che precedentemente
erano esclusi.
E’ una prestazione a
domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano, ribadiamo
dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.
3.1.2 – REQUISITI FONDAMENTALI
In questa sede ci
limiteremo ad analizzare solamente gli aspetti più significativi del
trattamento di disoccupazione ASpI per quanto concerne il diretto collegamento
con la tematica dello status di disoccupazione.
Il trattamento economico,
ovvero l’erogazione dell’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontario
L’interessato deve rendere,
presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio
domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente
svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
(DID).
Importante da sottolineare
che, qualora il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o
risoluzione consensuale, quindi lo stato di disoccupazione non sia stato
totalmente indipendente dalla volontà del lavoratore, il trattamento economico
non spetta, con unica eccezione per il recesso dovuto a seguito di dimissioni
per giusta causa o durante la maternità, ovvero quando il recesso, seppur
volontario, sia stato richiesto per cause di forza maggiore.
- Almeno due anni di assicurazione
Devono essere trascorsi
almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione;
il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo
giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
3.2 – AGEVOLAZIONI
ALL’ASSUNZIONE DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
3.2.1 – DEFINIZIONE
Il Legislatore, all’art. 8
comma 9 della legge 407/1990, ha previsto, in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi oppure sospesi
dall’attività lavorativa da almeno 24 mesi, i contributi previdenziali e assistenziali
(INPS + INAIL) dovuti dal datore di lavoro sono ridotti del 50% per un periodo
di 36 mesi.
La riduzione dei contributi
è pari al 100% qualora le assunzioni siano effettuate da aziende artigiane o
dalle aziende operanti nelle Regioni del mezzogiorno.
3.2.2 – REQUISITI PER IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE
Le condizioni di accesso
alle assunzioni agevolate di cui all’art. 8 legge 407/1990 devono sussistere unitamente
alle condizione stabilite dalla legge 92/2012. Pertanto, oltre al requisito del
periodo di disoccupazione del lavoratore, occorre che:
- le assunzioni non
siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo o per riduzione del personale;
- sia rispettato il
diritto di precedenza nell’impiego dei lavoratori licenziati o il cui
contratto sia scaduto. Nel caso di rifiuto, del lavoro offerto, da
parte dei lavoratori con diritto di precedenza, il beneficio
contributivo spetterà per le nuove assunzione;
- il lavoratore avente
diritto all’assunzione non venga utilizzato mediante contratto di
somministrazione. La condizione ostativa, tuttavia, non si applica
ai benefici previsti per l’assunzione di disabili di cui all’art.
13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, in quanto trattasi di normativa speciale;
- il datore di lavoro o
l’utilizzatore non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per
crisi o riorganizzazione;
- i lavoratori assunti,
per i quali si gode dello sgravio contributivo, non siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che,
al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
Con le modifiche della
legge 92/2012, come descritto dalla circolare Inps 137/2012,
l’agevolazione non si applica per le assunzioni di un lavoratore
nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, stabilito da norme di
legge (ad esempio, per diritto di precedenza ex art. 15, L. n. 264/1949 ovvero
ex art. 5, D.Lgs. n. 368/2001) o della contrattazione collettiva.
La medesima agevolazione
spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato
di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore sia in possesso
un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato
invece di essere trasformato, e sempre che lo stesso in virtù del precedente
rapporto a termine non maturi un diritto di precedenza.
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