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Ritenute d’acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Fonte Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative circa il recupero delle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile per il periodo d'imposta 2012.
In alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770).

RISOLUZIONE N. 55/E del 05/08/2013



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