Fonte: dottrinalavoro.it
In caso di contratto di somministrazione di lavoro ex D.L.vo n. 276/2003, lo stesso risulta nullo anche qualora la causale della somministrazione è omessa o generica con conseguente applicabilità e con un regime sanzionatorio che prevede il pagamento, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della Legge n. 183 del 2010 (Collegato Lavoro)Sentenza n. 17540 del 1 agosto 2014
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