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Nuova Occupazione in caso di Integrazione Salariale


di Bruno Olivieri

In lavoratori titolari di un trattamento di integrazione salariale possono svolgere altre attività retribuite solo in presenza di alcuni casi specifici:

  1. Lavoro occasionale accessorio fino a 3000 euro all’anno;
  2. Regime di piena cumulabilità: Se il rapporto di lavoro sospeso è di tipo part time, potrò stipulare un nuovo contratto, anche a tempo indeterminato per la differenza delle ore a disposizione rispetto alle 40 ore giornaliere (se cioè il rapporto è di tipo part time 50% potrò stipulare al massimo un altro part time 50%)
  3. Regime di Cumulabilità parziale: Se il rapporto di lavoro sospeso è di tipo full time potrò solo stipulare un nuovo contratto a tempo determinato (part time o full time) e con un diritto all'integrazione salariale purché il reddito prodotto dal nuovo rapporto sia inferiore al trattamento di integrazione salariale. Stessa regola vale anche se, in caso di trattamento di integrazione salariale stipulo un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, ovvero il diritto all’integrazione spetta purchè il reddito prodotto (dichiarato dal lavoratore a mezzo apposita comunicazione) sia inferiore al trattamento di integrazione salariale
UN NUOVO RAPPORTO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO E’ SEMPRE INCOMPATIBILE CON IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

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