Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Articolo di
Dott. Matteucci Massimiliano
Consulente del Lavoro in Roma

Chi opera nel campo delle Società e delle Associazioni sportive ha avuto modo di verificare di persona quanto sia controversa la questione relativa alla gestione delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, in relazione ai rapporti di lavoro o collaborazione che possono svolgersi all’interno ed anche ai contenziosi che sempre si verificano in caso di accesso ispettivo.
A tal proposito, direi finalmente, il Ministero del lavoro, con nota 21 febbraio 2014, n. 4036, ha fornito indicazioni operative in merito alle verifiche ispettive da effettuare.
In particolare, il Ministero evidenzia che le società e Associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd), disciplinate dall’art. 90 della L. 289/2002, devono essere riconosciute dal Coni ed essere iscritte nel Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso Coni e sono caratterizzate dall’assenza di finalità lucrative.
Il Ministero ha evidenziato la necessità, ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, di concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le società e associazioni riconosciute rientrano nell’ordinamento sportivo e, quindi, sono disciplinate sia dal predetto ordinamento che dall’ordinamento statale. Di conseguenza, vi è una netta distinzione tra le Ssd/Asd e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro.
Il riconoscimento da parte del Coni, che certifica quindi lo svolgimento da parte delle Ssd e Asd di attività sportive a livello dilettantistico, è il presupposto per l’applicazione del trattamento di favore, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.
Riguardo ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle Ssd o Asd nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R n. 917/1986 (TUIR), l’art. 35, comma 5 del D.L n. 207/2008n stabilisce che << nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche >>, ovvero le attività sottoposte al regime fiscale proprio dei redditi diversi, << sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica >>.
La norma non si rivolge al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine << attività sportiva >>.
Pertanto, formazione didattica e preparazione sono le attività che gli istruttori, gli allenatori operanti all’interno delle Ssd e Asd svolgono in forma dilettantistica.
Il ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 90 della L. n. 289/2002, è stato esteso il trattamento di favore anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003, devono essere esclusi dalle tipologie contrattuali a progetto ed occasionali i rapporti e la attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.

L’attività di vigilanza svolta nei confronti di realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’Inps; di conseguenza, il Ministero evidenzia la necessità di promuovere iniziative di carattere normativo, finalizzate ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex art.67, comma 1, lettera m) ultimo periodo del TUIR.

Nessun commento: