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Rapporto a termine: per chi valgono le disposizioni ex D.L. 34/2014?

Introduciamo a un argomento che abbiamo deciso di affrontare dati i numerosi quesiti giunti.

La domanda in questione è la seguente: 

le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 34/2014 in tema di contratto a termine a quali rapporti di lavoro si applicano, i nuovi dopo l'entrata in vigore della Riforma o anche ai precedenti?

Prima di procedere alla risposta delineiamo quali sono le novità per i contratti a termine:


  1. Eliminazione dell'obbligo previsto all'art.1 del D.Lgs 368/2001, ovvero di apposizione delle causali legittimanti l'apposizione del termine. L'apposizione si ritiene, però, ancora opportunamente inseribile (non obbligatoria) per le assunzioni a termine effettuate per ragioni sostitutive, assunzione di lavoratori in mobilità, assunzioni per start-up; opportunamente in quanto la loro indicazione da luogo all'esclusione di vincoli (tetto 20%) e oneri aggiuntivi (contr. add.le ASpI) legati, altrimenti, all'assunzione di lavoratori a termine;
  2. Possibilità di prorogare un contratto a termine fino a 5 volte nei limiti dei 36 mesi complessivi;
  3. Tetto del 20% sulle assunzioni a termine da calcolare sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato full time in essere al momento del calcolo (con la possibilità di assumere sempre il primo lavoratore a termine - inteso come l'unico- senza rispetto di questo limite)
  4. Obbligo di inserire in calce al contratto individuale di lavoro l'informativa riguardante il Diritto di Precedenza per successive assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni.
Fatta questa breve premessa forniamo la risposta alla domanda.

Per i rapporti di lavoro a termine instaurati dopo l'entrata in vigore della Riforma, naturalmente, vige l'immediato obbligo di rispetto di quanto sopra riportato per la legittimazione dell'apposizione del termine.
Per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della Riforma, quindi rapporti instaurati ex D.Lgs 368/2001, vige l'obbligo di rispetto della previgente normativa, dall'obbligo di apposizione delle causali giustificatrici, anche in caso di proroga o rinnovo, oltre che di possibilità di effettuare una sola proroga e di massimo un anno (sempre nei limiti dei 36 mesi massimi).
Per il periodo fino al 31/12/2014 i rapporti già in essere saranno transitoriamente esonerati dal rispetto dei limiti quantitativi alle assunzioni a termine con l'obbligo di adeguarsi dal 01/01/2015 attraverso procedure di stabilizzazione o per scadenza naturale dei termini ed estinzione del rapporto di lavoro.

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