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Legge Stabilità 2015: Il Bonus di 80 euro diventa Strutturale

Una delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015 riguarda la conferma, per l'anno 2015, del c.d. "Bonus Renzi" ricordiamo istituito nel 05/2014 con il DL 66/2014.

IL BONUS NEL 2014
Aveva un valore annuo pari a euro 640,00 annuali (riconosciuti a decorrere dal 01/01/2014 ma con inizio erogazione dal 05/2014) ed era riconosciuto al lavoratore come un importo netto, esente da alcuna imposizione, anticipato dal datore di lavoro che, nelle more dei criteri di spettanza e quantificazione, provvedeva a recuperare questo "anticipo" sotto forma di credito d'imposta da compensare direttamente in F24.

Ai fini del riconoscimento veniva valutata la c.d. capienza per il lavoratore, ovvero la spettanza del bonus veniva misurata e quantificata, fino ai redditi complessivi di 26.000 euro, in base all'importo "irpef netta da versare" non considerando gli abbattimenti generati dalle eventuali detrazioni per familiari a carico.

Riassumendo, per l'anno 2014, il "Bonus Renzi" si configurava come un vero e proprio costo per l'Amministrazione Pubblica (per effetto del credito riconosciuto in compensazione) oltre che, in alcuni casi come quello analizzato, una spesa oltre l'eventuale mancato incasso.

IL BONUS NEL 2015
La conferma nel testo della Legge 190/2014 si rinviene all'art.1 comma 12 e succ. (li riportiamo integramente in fondo)

Si parla di "strutturalizzazione" del Bonus; ma cosa significa e quali sono i cambiamenti rispetto al 2014?
Trattiamoli sinteticamente punto per punto:


  • Il Bonus viene innalzato a valore annuo di euro 960,00 riconosciuto integralmente fino a euro 24.000 di reddito complessivo, rimodulato in funzione del reddito se questo è superiore a 24.000 e non a 26.000 nell'anno;
  • Le 960,00 euro vengono riconosciute come credito per il lavoratore dipendente (art.13 TUIR comma 1 bis) da calcolarsi per la parte corrispondente all'imposta lorda al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente (capienza)

12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».

13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo

  • Le 960,00 euro vengono riconosciute come credito per il lavoratore dipendente della P.A., da calcolarsi sempre per la parte corrispondente all'imposta lorda al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente (capienza). Per l'impossibilità degli enti Pubblici di applicare la compensazione su F24 del credito concesso al lavoratore dipendente, questo sarà regolamentato con il versamento delle ritenute in forma "ridotta" 

Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario.



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