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Il Ravvedimento operoso a seguito delle modifiche della Legge di Stabilità 2015

Disciplinato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 472/1997, il ravvedimento operoso è considerato il più utilizzato strumento deflattivo del contenzioso tributario utilizzabile dal contribuente nella fase che precede l'accertamento dell'illecito da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ad estendere il campo di azione di questo importante strumento è la disposizione contenuta nella L. 190/2014 all'art.1 dal comma 637 che modifica l'art. 13 D.lgs 472/97.

Riportiamo di seguito il testo fedele di quest'ultimo decreto legislativo inserendo in rosso le modifiche relative alla quantificazione delle sanzioni e in blu all'applicabilità delle disposizioni apportate dalla Legge di Stabilità 2015.

Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662. 

1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di
un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore»
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»; 
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente
alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale
con maturazione giorno per giorno.
1-(bis).....(omissis)
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si
perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l'attenuazione della sanzione. 


La Legge di stabilità inoltre al comma 639 dispone che le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la regolarizzazione in fase di ACCERTAMENTO CON ADESIONE ma solo per per gli atti notificabili dal 01/01/2016


639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016.

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