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L. 183/2014 e collaborazioni a progetto: Che fine faranno?

Altro argomento caldo della neo Riforma del Lavoro è l'intenzione del Legislatore di annullare l'utilizzo elusivo delle collaborazioni a progetto introdotte dalla Riforma Biagi  e rivisitate dalla Riforma Fornero.
Seppur nascono con scopi e obiettivi strettamente attinenti alle esigenze che, a decorrere dal 2003, hanno caratterizzato la forte esigenza di modelli contrattuali flessibili, purtroppo il loro destino è stato tendenzialmente rivolto a mero strumento di riduzione dei costi per quanto attiene alcune prestazioni di lavoro caratteristiche della subordinazione.

Seppur la L. 92/2012, insieme con le disposizioni aggiuntive del governo Letta (D.L. 76/2013), sia intervenuta con un rigore estremo per la verifica e sussistenza di un "reale progetto" che legittimasse il ricorso al modello co.pro., tuttavia non sembra che il risultato atteso sia stato pienamente conseguito ma che, anzi, abbia aperto le strade a una nuova forma di "elusione del rapporto subordinato nella forma delle collaborazioni autonome con partita iva.

Fatta questa breve premessa concentriamo la nostra attenzione alle ultime disposizioni del Legislatore, volte a una graduale cancellazione delle collaborazioni a progetto e di uno stretto controllo sulle "false partite iva".

E' quanto chiaramente si legge dall'art. 1 comma 7 della L. 183/2014 che riporta:

Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali.

In funzione di questa espressa volontà, ci si chiede, ad oggi in che modo ed entro quando saranno attive queste disposizioni, oltre che ci si chiede come comportarsi per i contratti finora in essere.

Una risposta verrà data certamente dai decreti attuativi in merito che dovranno essere emanati entro il termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta Legge (16/12/2014).
Volendo anticipare, con qualche ipotesi e con qualche ragionamento a riguardo, potremmo dedurre qualcosa da quanto si legge dalle prime righe del primo comma dell'art. 16 del DCM del 24/12/2014 che reca disposizioni in merito all'indennità di disoccupazione che a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015 verrà riconosciuta anche ai collaboratori parasubordinati (DIS-COLL):

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o
superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7,
lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via
sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino
al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e
continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di
disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 

Si potrebbe chiaramente interpretare una volontà del Legislatore volta a legittimare, ad oggi, tutte quelle collaborazioni "genuine", inducendo a una naturale trasformazione e riconoscimento della legittima natura alle collaborazioni "fittizie" instaurate.

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