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Legge Di Stabilità 2015 (L. 190/2014): anticipazione del TFR

Tra le novità più ridondanti di questa nuova Legge Finanziaria vi è quella della possibilità per il lavoratore di richiedere l'anticipazione del proprio trattamento di fine rapporto.
E' una deroga a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c. che, alternativamente, prevedeva come unica possibilità di anticipazione del TFR maturato quella richiesta per motivazioni specifiche e con requisiti legati all'anzianità di servizio.

L'art. 1 comma 26 della L. 190/2014 riporta quanto segue:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
 «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e'
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 

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