Trattiamo in quest'articolo di un'aspetto, inosservato, che riguarda il nuovo regime agevolato ex art. 1 comma 54 della L. 190/2014.
Parliamo della rilevanza che il contribuente, nella generalità dei casi, assume come "sostituto d'imposta" all'atto di divenire soggetto passivo ai fini iva, meglio possessore di partita iva.
Il DPR 600/1973, al titolo III, disciplina le cosiddette ritenute alla fonte quali trattenute che, a titolo d'imposta o d'acconto, il sostituto d'imposta ha l'obbligo di effettuare in obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato e in funzione della natura del reddito.
Con il nuovo regime forfettario il soggetto contribuente titolare di partita iva, seppur qualificabile, come avveniva per il precedente regime di vantaggio per l'imprenditorialità giovanile ex DL 98/2011, come "sostituto d'imposta", viene espressamente esonerato da questa funzione ai sensi di quanto è possibile leggere al comma 69 della L. 190/2014:
(...) I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni;
E' questa una novità di non poca importanza in considerazione che tali soggetti, visto quanto di cui sopra, saranno esonerati da:
- Applicare le ritenute alla fonte (quindi al pagamento dei compensi di un lavoratore autonomo verranno trattati come clienti privati);
- Adempiere alle operazioni di certificazione e invio del modello 770.
Per il riconoscimento legittimo di mancata applicazione della ritenuta da parte del soggetto obbligato, il contribuente nel regime forfettario sarà comunque obbligato a far emergere che questo esonero emerge in esplicita applicazione delle disposizioni di cui al comma 69 della L. 190/2014:
(...) tuttavia, nella dichiarazione dei redditi. i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
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