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D.L. 34/2014: Chiarimenti del Ministero sul tetto del 20%

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare 18/2014 fornisce le linee guida volte a definire il perimetro interpretativo della norma riguardo alla neo riforma che riguarda alcune forme contrattuali come i rapporti a termine, somministrazione e apprendistato.

In questo articolo ci occuperemo di quanto specificato in termini di contratto a tempo determinato.
Suddetta circolare va a ribadire alcuni punti fermi:


  • Conferma obbligo della forma scritta del contratto da cui si evinca l'apposizione del termine
  • Conferma del contributo prev.le add.le 1,40%;
  • Conferma del limite temporale massimo dei 36 mesi (salvo le proroghe finalizzate sottoscritte in DTL)
  • Conferma delle disposizioni in materia di intervalli temporali nelle riassunzioni a termine
  • Eliminazione obbligo di indicare causale (conveniente solo nei particolari casi di esclusione dal limite di contingenza del 20%)
  • Possibilità di prorogare, per i rapporti a termine attivati dopo la riforma ex D.L. 34/2014, la durata del contratto fino a un massimo di 5 volte (per i rapporti avviati ante riforma valgono le precedenti disposizioni, ovvero 1 sola proroga di max un anno)
  • Introduzione del limite del 20% del numero dei lavoratori a termine da calcolarsi sulla base del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al momento dell'avvio del rapporto a termine.
Su quest'ultimo punto il Ministro fornisce importanti chiarimenti anche in relazione all'applicabilità del regime sanzionatorio previsto per il superamento del limite 20% prefissato.

Dalla Circolare si legge:



In questo estratto del documento ministeriale 18/2014 viene chiaramente specificato quindi che

  1. Il limite del 20% va verificato all'atto dell'assunzione a termine e che lo sforamento dello stesso non è oggetto di sanzionabilità se lo sforamento avviene, in corso di rapporto, per una diminuzione del numero dei rapporti a tempo indeterminato. Tale situazione costituisce, invece limite di procedibilità alla stipula di nuovi rapporti a termine. 
  2. In relazione a quanto di cui al punto 1, la non sanzionabilità viene confermata anche nel caso in cui, venendo a mancare i requisiti % in corso di rapporto, alla scadenza naturale dello stesso questo venga prorogato (in poche parole viene salvaguardata la legittimità di utilizzo del rapporto a termine fin quando ne siano rispettati i limiti temporali)

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