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Al via il TFR in busta paga dal 1 Marzo 2015

A decorrere dal 1 Marzo sarà operativa la disposizione contenuta nel testo di Legge n^ 190/2014 art. 1 comma 26 in merito alla possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere la liquidazione dell'accantonamento mensile del TFR maturato direttamente nel mese di competenza, in deroga all'anticipazione del TFR disciplinata dall'art. 2120 del c.c.

Vediamo di seguito:

chi può optare per il TFR in busta paga

  • Tutti i lavoratori del settore privato con esclusione degli operai agricoli a tempo indeterminato e dei collaboratori familiari del settore domestico, dei dipendenti da aziende soggette a procedura concorsuale, o che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, dei prestatori di imprese in Cig in deroga dopo un periodo di Cigs (unicamente in quest’ultimo caso, alle sole unità produttive interessate ), o che hanno ricevuto un finanziamento, dando in garanzia il TFR, fino alla scadenza dello stesso
  • I lavoratori a tempo indeterminato devono essere in forza da almeno sei mesi.

 cosa bisogna sapere per effettuare la scelta giusta:

  • La richiesta non può essere revocata una volta presentata e vale fino al marzo 2018.
  • La tassazione e’ quella ordinaria progressiva ( e non quella separata) e sulla quale si applicheranno le ordinarie addizionali regionali e comunali, con la possibile incidenza sulle prestazioni sociali collegate al reddito e sulle detrazioni. 
  • Il rateo del TFR nè esente da contribuzione e non rileva ai fini della corresponsione degli 80 euro mensili
  • Una volta effettuata la richiesta, il TFR maturato dal mese della richiesta non viene più accantonato in azienda, trasferito al Fondo di tesoreria dell’INPS o al fondo di previdenza complementare.

Art. 1 comma 26 della L. 190/2014 riporta quanto segue:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
 «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e'
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 

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