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Come cambiano i rapporti di lavoro alla luce del nuovo "Codice dei Contratti"

Lo scorso 11 giugno è passato in esame definitivo il testo del decreto attuativo del Jobs Act battezzato come il "Codice dei Contratti".

A seguito dell'entrata in vigore del Contratto a Tutele Crescenti dello scorso 7 marzo 2015 con cui si è voluto ribadire e rinforzare il valore del rapporto a tempo indeterminato, quest'ultimo decreto attuativo della Legge delega 183/2014 si accosta a rafforzare il principio che permea tutta la Riforma Lavoro operata dal Governo Renzi, quello di un rilancio del rapporto a tempo indeterminato.

I cambiamenti più importanti operati da questo "Codice dei Contratti" interessano:

Contratto a tempo determinato per il quale vengono poste solo specifiche in merito al regime sanzionatorio per il superamento del limite di contingentamento del 20% (mai conversione a tempo indeterminato - salvo che in somministrazione - ma sanzione/risarcimento a carico azienda pari al 50% della retribuzione percepita dal dipendente per ciascun mese della durata del rapporto), superamento dei limiti temporali di durata massima (36 mesi*) e numero proroghe (conversione a tempo indeterminato).
* 36 mesi da calcolarsi in funzione di tutti i rapporti a termine con lo stesso datore di lavoro per mansioni di pari livello e categoria contrattuale, incluse le prestazioni a tempo determinato nell'ambito della somministrazione lavoro.

Contratto di apprendistato
  • per la qualifica e il diploma professionale: ampliato insieme dei titoli conseguibili con il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore; prevista una riduzione dell'aliquota contributiva standard c/azie dal 10% al 5%
  • apprendistato professionalizzante: per i soggetti disoccupati percettori di trattamenti a sostegno del reddito (ASpI, NASpI, Mobilità) viene inserita una deroga al limite di età (che finora era fissato fino ai 29 anni)
Contratto di somministrazione 
  • a tempo indeterminato (staff leasing) eliminazione delle causali legittimanti la stipula e introduzione un limite di utilizzo pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.
  • a tempo determinato confermati i limiti quantitativi importi dai CCNL ed eliminate le deroghe a tali limiti per somministrazione a t.d. per start up, sostituzione, lavoro stagionale
In entrambi i casi lo sforamento delle percentuali previste determina la trasformazione del rapporto di lavoro direttamente in carico all'utilizzatore.

Lavoro accessorio con innalzamento dei limiti economici fino a 7.000 euro , acquisto solo in via telematica, comunicazione preventiva circa tipo di prestazione, soggetto beneficiario e luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Part-time per il quale vengono ridefiniti i limiti per la fissazione delle clausole elastiche ( per lo spostamento della collocazione della prestazione lavorativa) o flessibili (per l'aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), stabilendo, fatti salvi diverse disposizioni previste dai CCNL, il diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. 
Viene inserita, inoltre, la possibilità  di richiedere una sola volta il passaggio al part-time in luogo di fruizione del congedo parentale e confermata la previsione di inapplicabilità delle clausole elastiche in caso di situazioni che facciano riferimento a particolari motivi di salute o in caso di motivi inerenti aspetti formativi.

Lavoro parasubordinato che costituisce il più grande cambiamento in merito alla ridefinizione delle co.co.co. e alla definitiva cancellazione delle co.pro.

Collaborazioni a progetto: a partire al 1 gennaio 2016 scompaiono e non sarà più possibile stipularne di nuovi. 
  • Per i rapporti in essere a quella data potranno continuare a restare in vita sino alla scadenza solo quelli "genuini" ovvero che non siano connotati da aspetti di illegittimità (c.d. indici di subordinazione) altrimenti che siano stati sottoposti a certificazione (sempre nei limiti che detti contratti non manifestino un'oggettivo esercizio dei poteri tipici del rapporto di lavoro subordinato).
Per le collaborazioni a progetto in essere "non genuine" in essere al 01 gennaio 2016 scatta la "presunzione della subordinazione" di dette collaborazioni a progetto e il committente potrà decidere di:
  • sanare, preventivamente all'avvio un procedimento ispettivo, l'illegittimo ricorso al lavoro parasubordinato proponendo al collaboratore una conciliazione con cui si pattuisce la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (che deve rimanere in essere almeno 12 mesi salvo che recessi per giusta causa/giustificato motivo soggettivo).
  • essere assoggettato al disconoscimento e conversione a tempo indeterminato sulla base di 3 indici di valutazione (lavoro esclusivamente personale, continuità ed esercizio del potere organizzativo e direttivo del committente)
Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative ex art 409 c.p.c. potranno continuarsi a stipulare e si considerano comunque legittime le esistenti al 1 gennaio 2016 (sempre che non manifestino caratteri oggettivamente inconfutabili riconducibili alla subordinazione) quelle per le prestazioni effettuate dai professionisti iscritti a ordini professionali, per le prestazioni da parte di amministratori e sindaci di società, membri di consigli di amministrazione e revisori,  per le prestazioni in favore delle ASD iscritte al Coni.
Una nota particolare va fatta per le co.co.co. stipulate dalla P.A. che potranno essere stipulate ancora per tutto il 2016 ma che che scompariranno a partire dal 1 gennaio 2017.

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