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Lavoro Accessorio: la comunicazione preventiva alla DTL

Ufficialmente in vigore dal 25 giugno 2015, il D.Lgs 81/2015 ridisegna il D.Lgs 276/2003 anche per quanto attiene la disciplina del lavoro accessorio retribuito con voucher.
Il nuovo decreto, infatti, oltre ad aver previsto un incremento del limite economico da 5.000 a 7.000 euro nell'arco dell'anno solare, ha inserito un nuovo onere a carico dei committenti imprenditori e professionisti che utilizzeranno tali prestazioni.

All’art. 49, co. 3 viene prevista una comunicazione alla DTL che debba effettuarsi  prima dell’inizio della prestazione lavorativa (o con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi) che riporti dati riguardo identificazione del lavoratore ( dati anagrafici e il codice fiscale ) e il luogo di svolgimento della prestazione.

La comunicazione, alla stregua dell'UNI_Intermittenti, dovrà essere effettuata a mezzo canali Sms o Mail che il MLPS definirà con apposita circolare.

Non rientrano nell'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione i committenti privati che, pertanto, continueranno ad operare secondo le previgenti disposizioni operative.

Per quanto riguarda i voucher richiesti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 rimane la previgente normativa mentre si ritiene obbligatoria la comunicazione per i buoni lavori acquistati e attivati dal 25 giugno 2015 (comma 8 art. 49 D.Lgs 81/2015)

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