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Offerta Conciliativa e trattamento fiscale e contributivo

Come anticipato dal testo di Legge n. 183/2014, le somme corrisposte in sede di transazione conciliativa, che facciano unicamente riferimento a pendenze reali e oggettive, saranno esentate da contribuzione e prelievo fiscale.
Al fine di questo "trattamento agevolato" bisognerà però verificare che dette somme  abbiano dei "requisiti" precisi ovvero:

  • Le somme esentate sono unicamente quelle imputabili e iscritte nella transazione;
  • Le somme esentate sono quelle che siano quantificate nella misura minima stabilita dal decreto attuativo e che sia proporzionata all'anzianità di servizio del lavoratore.


Su quest'ultimo punto si apre una riflessione importante approfondita in un'articolo del Sole 24 Ore del 01/06/2015.

Se, infatti, le parti si accordano per una cifra inferiore rispetto a quella prevista dalla L. 183/2014, le parti perderanno il beneficio dell'esenzione fiscale e contributiva.
Alternativamente è ammessa una somma più alta per chiudere anche altre pendenze, escludendo dal beneficio qualsiasi somma che venga corrisposta come "rinuncia" all'impugnativa.

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