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Regime dei Minimi 2015 : è possibile l'opzione se in sede di apertura ho optato per il regime ordinario?

Il caso analizzato nel presente articolo riguarda numerosi contribuenti che, nella prima intenzione del Legislatore di abrogare il Regime di Vantaggio ex DL 98/2011, non possedendo i requisiti per l'accesso al nuovo regime forfettario, optavano per il regime ordinario.

Tuttavia, con la disposizione recata dall’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11 del 2015, che consente a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 di avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per tali soggetti si rende lecita l'interrogativo riguardo la possibilità di optare per tale regime in corso di svolgimento di attività secondo le modalità ordinarie (in qualità di soggetti Iva).

La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 67/E del 23/07/2015 che concede la possibilità di effettuare l'opzione, seppur in corso d'anno e successivamente ai 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Nello specifico la Risoluzione 67/E prevede che:


La mancanza o la tardività della comunicazione, pur essendo sanzionabile secondo le vigenti disposizioni, non determina l’invalidità dell’opzione. 
A ciò consegue che, coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 10, comma 12-undecies del D.L. 192 del 2014, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione per il regime fiscale di vantaggio, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo  le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA. 

 (...) il contribuente, al fine di esercitare la suddetta opzione, potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta. 
In particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni attive potrà emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. 
L’istante dovrà, inoltre, effettuare la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. 
L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992.


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