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Attività Ispettiva e Sanzioni nel Jobs Act: in attesa dei decreti attuativi dopo il Consiglio dei Ministri n. 79 del 04/09/2015

Lo scorso 4 Settembre 2015 il CdM si è riunito per disegnare il programma operativo della riforma del lavoro disegnata dalla Legge delega 183/2014.

Dopo gli ultimi decreti attuativi che hanno ridisegnato l'assetto operativo delle tipologie contrattuali (D.Lgs 81/2015) e delle disposizioni concernenti la Conciliazione Vita-Lavoro (D.Lgs 80/2015), la Riforma del Governo Renzi procede a ridisegnare importanti Istituti Normativi (ancora in attesa della loro operatività con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Attuativi) che sintetizzeremo singolarmente.

Iniziamo la nostra breve sintesi con i cambiamenti in merito alla modifica dell'assetto Organizzativo in materia Ispettiva e un nuovo regime di sanzionabilità in materia lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza.

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

Accentramento dell'Attività Ispettiva

L'INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate avranno l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ispettorato del Lavoro dati e informazioni utili all'accertamento e vigilanza nel rispetto della normativa.
Questo accentramento verrà concretizzato con la sottoscrizione di protocolli (in cui saranno coinvolte anche le ASL) in base ai quali le attività ispettive degli Enti dovranno essere coordinate esclusivamente con il comparto ispettivo del Ministero del Lavoro.

Agenzia unica per le ispezioni di lavoro

L'accentramento dell'attività ispettiva si concretizza con la nascita dell'Agenzia Unica per le Ispezioni di Lavoro che accentra, in un'unico Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le funzioni ispettive del Ministero del Lavoro, Inps e Inail, con le direttive di coordinamento con le altre figure addette alla vigilanza e controllo (Agenzia Entrate, ASL, Carabinieri, ecc.)

In funzione della procedura di coordinamento, si avrà un accentramento di tutte le funzioni ispettive in capo all' Ispettorato del lavoro e il reclutamento di nuove figure adibite al controllo e funzioni ispettive sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro, salvo gli Ispettori già in essere direttamente presso tali Istituti.


REVISIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

  • Reintroduzione della procedura di diffida: Viene reintrodotta la procedura di diffida che era stata eliminata, con decorrenza 24 dicembre 2013, dal D.L 145/2013 (Destinazione Italia, reintroducendo. Quindi, dalla pubblicazione dei decreti attuativi, verrà nuovamente resa disponibile la regolarizzazione delle violazioni accertate.
  • Modifica della Maxi sanzione per lavoro nero: Oltre in merito alle modalità di con cui sarà possibile sanare le violazioni commesse, vengono ritoccati anche gli importi delle sanzioni (che ricordiamo erano stati aumentati sempre dal D.L. 145/2013) con un abbassamento della maxisanzione sia in caso di violazione "total black" (attualmente da 1950 a 15.600 euro + 195 euro/gg per ciascun lavoratore in nero) che "partially black"(attualmente da 1300 a 10.400 euro + 39 euro/gg per ciascun lavoratore in nero). Il nuovo regime sanzionatorio prevederà, infatti, una cosiddetta ammenda "a fasce", ovvero la sanzione sarà proporzionate, in entrambi i casi sopra riscontrati, alla durata del periodo "in nero". 
  1. Fino a 30 gg  di lavoro effettivo in nero le sanzioni vanno da 1500 a 9000 euro 
  2. Dal 31 gg al 60 gg  di lavoro effettivo in nero le sanzioni vanno da 3000 a 18000 euro 
  3. Oltre il 61 gg  di lavoro effettivo in nero le sanzioni vanno da 6000 a 36000 euro 
Le sanzioni di cui ai punti 1,2,3 subiscono un incremento del 20% in caso il lavoratore in nero sia uno straniero senza permesso di soggiorno o un minore con meno di 16 anni.
In riferimento alla reintroduzione della diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale (1500-3000-6000) a condizione che la regolarizzazione del rapporto avvenga 

-  con rapporto a tempo indeterminato, anche part time ma non inferiore a 20 ore settimanali;
-  con rapporto a termine ma solo a tempo pieno e con durata almeno di tre mesi.
  • Viene definito "lavoratore sommerso" quello per il quale il datore di lavoro non abbia provveduto alla comunicazione preventiva di assunzione. Alla rilevazione della violazione e dell'irrogazione della relativa sanzione viene istituito il "cumulo giuridico", ovvero unica sanzione che assorbirà anche le ammende previste per le violazioni formali e amministrative ( mancato invio UNILAV, mancata registrazione nel LUL, mancata consegna del contratto di lavoro)
  • Viene ridefinita anche la procedura per sanare e revocare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (prevista se il numero dei lavoratori in nero è almeno il 20% del totale dei lavoratori in essere regolarmente assunti) ammettendo il trasgressore a una somma iniziale pari al 25% della sanzione (con cui si ottiene l'annullamento) e la restante parte entro sei mesi (con maggiorazione del 5%) dalla notifica della revoca
REVISIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di omogeneizzare il comportamento dell'organo ispettivo che, lo strumento del cumulo giuridico viene inserito in merito ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prevista una progressività delle sanzioni pecuniarie in base al numero di lavoratori coinvolti nella violazione di mancato adempimento della visita preventiva alla scadenza prevista (che sostituisce quella preassuntiva), oltre il mancato adempimento in materia di corsi antincendio, evacuazione luoghi di lavoro, primo soccorso e nomina dei rappresentanti per la sicurezza:


  1. se la violazione coinvolge da 1 a 5 lavoratori si applicano le sanzioni del Testo Unico (D.Lgs 81/2008)
  2. se la violazione coinvolge da 6 a 10 lavoratori gli importi di cui al punto 1 sono raddoppiati
  3. se la violazione coinvolge più di 10 lavoratori gli importi di cui al punto 1 sono triplicati


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