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D.Lgs 148/2015 Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

A due giorni dall'emanazione degli ultimi quattro Decreti attuativi (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 23/09/2015 e operativi dal 24/09/2015) della Legge 183/2014 (Jobs Act), con questo articolo iniziamo la disamina del primo Decreto Legislativo n. 148/2015 in merito al riordino della normativa in merito di Ammortizzatori Sociali.
Nello specifico il D.Lgs fa riferimento a quegli interventi definiti "in costanza di rapporto" in quanto, come certamente ricorderemo, ulteriori disposizioni furono emanate in merito al trattamento di disoccupazione che fa riferimento a un intervento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Analizziamo di seguito gli aspetti più importanti.

GLI APPRENDISTI DIVENTANO BENEFICIARI DI CIG E CIGS
Il primo elemento di rilevanza è contenuto nell'art. 1 del Decreto che, nell'individuazione dei soggetti destinatari di integrazione salariale, allarga la platea anche agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
In merito il successivo articolo 2 precisa che gli apprendisti potranno accedere a un solo trattamento (ordinario o straordinario) e , nel caso l'azienda rientri nella possibilità di accedere sia al trattamento ordinario che straordinario, sono destinatari solo dei trattamenti ordinari.

DURATA DEL TRATTAMENTO
L'articolo 4 fissa nuovi limiti per fruire dei trattamenti di integrazione salariale.
L'intervallo temporale di riferimento per il calcolo dello stesso è un quinquennio mobile all'interno del quale, ciascuna unità produttiva, potrà fruire dei trattamenti come segue:


  • CIGO = max 24 mesi
  • CIGO (imprese Edili e Affini) = max 30 mesi
  • CIGS = max 24 mesi
  • CIGS (imprese Edili e Affini) = max 30 mesi
  • CIGO+CIGS = max 24 mesi
  • CIGO+CIGS (imprese Edili e Affini) = max 30 mesi
  • CDS+CIGS = max 36mesi
ANNO MOBILE NEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
(Art. 12) Per quanto attiene il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), può essere corrisposto per un periodo massimo di 13 settimane/ trimestre fino a raggiungere un massimo di 52 settimane. Al raggiungimento del limite di 52 settimane di trattamento ordinario, l'azienda non potrà essere beneficiaria di un nuovo trattamento (per il residuo spettante delle altre 52 settimane nel quinquennio) se non siano passate almeno altre 52 settimane di normale attività (anno mobile)


TRATTAMENTO STRAORDINARIO FRUIBILE CONTINUATIVAMENTE
(Art. 22) Per quanto attiene il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), indipendentemente dalla causale per cui viene richiesto (quindi anche a seguito di CDS), può essere richiesto anche per un periodo continuativo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

TRATTAMENTI STRAORDINARI GIA' RICHIESTI ALLA DATA DEL 24/09/2015
(Art. 42) L'artico indicato chiarisce che per le consultazioni sindacali già concluse alla data di entrata in vigore del Decreto 148/2015 viene mantenuta la durata prevista negli accordi stessi nei limiti delle vigenti disposizioni previste alla data delle consultazioni stesse , computando, comunque, i periodi dal 24/09/2015 in poi, ai fini della verifica del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

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