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Esonero Contributivo L.190/2014 nella cessione d'azienda: Interpello MLPS 25 del 05/11/2015

Con l'Interpello 25/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce aspetti riguardanti la fruibilità dell'esonero contributivo in caso di operazioni straordinarie d'azienda.

Parliamo di operazioni societarie ex art. 2112 nelle quali potrebbe determinarsi il trasferimento dei rapporti di lavoro alla società cessionaria, precedentemente in essere in capo alla cedente.

Nei suddetti casi di "trasferimento d'azienda", a tutela dei lavoratori in essere al momento dell'operazione, Il Legislatore dispone di un obbligo in capo al cessionario sulla "continuità del rapporto di lavoro", compresa una solidale responsabilità con la cedente per aspetti patrimoniali antecedenti il passaggio.
Quindi i rapporti di lavoro transitano in capo alla cessionaria senza soluzione di continuità e conservando le medesime caratteristiche e anzianità di servizio.

Qualora alcuni di questi rapporti lavorativi fossero incentivati con l'esonero triennale ex L. 190/2014 richiesto, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, dall'impresa cedente, il Legislatore conferma la fruibilità residua in capo al cessionario al momento del passaggio.

Infatti il Ministero del Lavoro chiarisce suddetta posizione sulla base del fatto che, non mutando ab origine nessun aspetto a riguardo dei suddetti rapporti all'atto del trasferimento, di conseguenza non mutano nemmeno le condizioni legittimanti la fruizione dell'esonero contributivo stesso.

Pertanto il cessionario ha il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società cedente limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.





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