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Autoliquidazione Premio INAIL: denuncia ordinaria e straordinaria

Annualmente i datori di lavoro e i soggetti obbligati all'assicurazione sugli infortuni provvedono alla regolazione del premio per l'anno precedente e alla rata per l'anno in corso in relazione alle voci di rischio attive per ciascuna PAT aziendale.
A riguardo l'INAIL, al fine del corretto calcolo del premio dovuto sui rischi attivi per i quali è possibile procedere con l'autoliquidazione , rilascia le c.d. BASI DI CALCOLO rese disponibili sul fascicolo aziendale on line accessibile nell'area riservata per gli utenti abilitati.

Una particolarità legata alla pubblicazione delle basi di calcolo e alla possibilità di accedere alla c.d. "liquidazione ordinaria" riguarda la data di denuncia del rischio.
Infatti l'INAIL mette a disposizione le basi di calcolo per le voci di rischio attive nell'anno precedente di liquidazione qualora le stesse siano state denunciate entro i termini compatibili per il loro rilascio che, per il 2015, è stato il 21/12/2015.

Per le aziende che avessero denunciato nuovi rischi nell'anno in liquidazione, quindi obbligate agli adempimenti connessi alla denuncia e invio del modello 10SM, ma non in possesso delle basi di calcolo per questi nuovi rischi, a riguardo dovranno proceder, per quest'ultimi, alla c.d. DENUNCIA STRAORDINARIA da effettuarsi entro il 16 giugno.

Autoliquidazione ordinaria del premio

Per l’autoliquidazione il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte è 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve: 
  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); 
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; 
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici). 
Autoliquidazione straordinaria del premio

A riguardo le scadenze per il versamento del premio e della relativa rata anticipata per l'anno in corso liquidate con quest'ultima modalità saranno 
  • pagamento in unica soluzione: entro il 16 giugno per un importo pari al totale del dovuto 
  • pagamento rateale: il 50% del totale dovuto tra regolazione e rata entro il 16 giugno, la differenza in due rate (agosto e novembre) maggiorate degli interessi di dilazione dovuti.

Invio Modello 10SM (scadenza ordinaria)

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile il datore di lavoro deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.
In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC. 
Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Invio Modello 10SM (scadenza straordinaria)

Le aziende che hanno aperto una posizione assicurativa nell’anno precedente ma che non hanno ricevuto le basi di calcolo per il versamento del premio entro la scadenza del 16 febbraio dovranno procedere, per le voci di rischio per cui le basi di calcolo non sono state rilasciate, all'’autoliquidazione entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

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