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Naspi e risoluzione consensuale con accordo ex art. 410 c.p.c.

Con la nota del 15/02/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali analizza la possibilità di accesso all'indennizzo NASPI in relazione a uno stato di disoccupazione del soggetto richiedente avvenuta per risoluzione consensuale del rapporto in sede di accordo conciliativo ex art. 410 c.p.c. non rientrante negli obblighi ex art. 40 L- 92/2012.

Come già confermato dalle indicazioni contenute nel testo normativo disciplinante l'accesso al suddetto trattamento di sostegno al reddito ex D.Lgs 22/2015 e dalle istruzioni INPS della Circolare 94/2015, 

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

fatto salvo la specifica esclusione prevista per i casi quali dimissioni per giusta causa, durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 e nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Pertanto, per l'ipotesi in esame si ritiene esclusa la possibilità di accesso all'indennizzo per mancanza del requisito relativo allo "stato di disoccupazione involontario"



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