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Dimissioni telematiche e inadempimento del lavoratore dimissionario

Ricordiamo che lo scorso 12 marzo 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali che prevedono una nuova modalità di assolvimento telematica ai sensi del D.Lgs 151/2016 art. 26.

La modifica della procedura è stata accolta dai soggetti destinatari e operatori del mercato del lavoro con non poche perplessità collegate,  soprattutto per quest'ultimi, alle conseguenze che l'inadempimento alla procedura da parte del lavoratore avrebbe creato in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Rispetto alla previgente modalità di convalida prevista dalla L. 92/2012 con cui il datore di lavoro poteva esprimersi attivamente ai fini dell'invito al lavoratore ad adempiere alla procedura (invitandolo alla convalida entro 30 gg dal recesso), con la nuova procedura attiva dal 12 marzo scorso il datore di lavoro è divenuto solo "spettatore" delle volontà del lavoratore dimissionario (spesse volte "disinteressato" alle conseguenze che l'inadempimento comporterebbe in funzione dell'efficacia del recesso dal rapporto di lavoro).

A fornire le prime risposte a questa grande perplessità (soprattutto dei Consulenti del Lavoro e altri Professionisti che gestiscono l'amministrazione del personale aziendale) è stato lo stesso Ministero del Lavoro che, tra le FAQ rilasciate a riguardo della nuova procedura, ha risposto a due importanti questioni:


  1. La comunicazione obbligatoria di cessazione è valida anche se il lavoratore non ha proceduto con l’invio del modello telematico relativo alle proprie dimissioni o alla risoluzione consensuale?   
  2. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di lavoro come si deve comportare?
La risposta al primo quesito è stata assolutamente negativa, affermando che "La comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche di cui al DM 15 dicembre 2015".


Sul secondo quesito il MLPS si è espresso sulla linea di principio espresso nella precedente risposta.
Infatti è stato confermato che , stante l'obbligo di rispetto della nuova procedura per l'efficacia dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora la convalida non venisse effettuata secondo le modalità di cui al DM 15 dicembre 2015, ai fini di una "efficace interruzione del rapporto di lavoro", il datore di lavoro dovrà procedere "a rescindere il rapporto di lavoro", quindi con un licenziamento connotato da una giusta causa per l'inadempienza/negligenza del lavoratore dimissionario.

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