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Lavoro Accessorio: la bozza del decreto correttivo per l'utilizzo illegittimo

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 c.d. Codice dei Contratti ricordiamo che il Legislatore interviene in materia di lavoro accessorio innalzando i limiti economici a 7.000 euro annui.

La scelta di innalzare il limite economico risultava quasi in antitesi con uno degli obiettivi del suddetto decreto disciplinante il riordino delle tipologie contrattuali, ovvero quello di contrastare l'utilizzo illegittimo di alcune forme contrattuali come le collaborazioni a progetto e altre forme di prestazioni "flessibili".

Di fatti l'innalzamento del limite economico ne ha determinato un'"esplosione" nell'utilizzo certificata anche dai dati diffusi dall'INPS.

Non è certamente generalizzabile il ricorso illegittimo a tutte le forme di prestazioni accessorie ma, certamente, è dato tangibile che una parte importante delle prestazioni occasionali accessorie rese in realtà sono risultate un modo per eludere la costituzione di rapporti di lavoro che nella sostanza erano caratterizzati dalla continuità e stabilità della prestazione (in antitesi alla caratteristica dell'occasionalità) oltre che dalla presenza di chiari indici di subordinazione.

E' proprio a riguardo che il Legislatore pone sul tavolo di discussione nuove proposte di cambiamenti in materia di lavoro accessorio volti a garantirne una maggiore tracciabilità al fine di limitarne un utilizzo illegittimo.

Nello specifico sarà la procedura di attivazione dei buoni lavoro oggetto di rivisitazione.

Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa utilizzando sms o mail , il committente dovrà comunicare alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati anagrafici/codice fiscale del prestatore, indicando anche il luogo e la durata dell'impiego accessorio. 
Il mancato rispetto delle suddette modalità di comunicazione anticipata dell'avvio della prestazione potrebbe prevedere sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata emessa la comunicazione.

E' quanto emerge dalla bozza di decreto in discussione che vedremo di conoscere con certezza e dettaglio all'approvazione.

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