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Correttivo al D.Lgs 151/2015 in tema di Dimissioni On line

Il testo di Legge approvato dal CdM dello scorso 23/09/2016, nell'attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, apporta delle variazioni anche in relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 151/2015 (Decreto Semplificazioni) a riguardo della procedura delle Dimissioni Telematiche.

Sulla base del nuovo testo normativo, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, tra i soggetti autorizzati alla procedura di convalida telematica dovrebbero essere inseriti anche i Consulenti del Lavoro.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 D.Lgs 151/2015 in attesa di approvazione:

Art. 26 – Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale   del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalita’ telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita’ individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta’ di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita’.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto   legislativo,   sono   stabiliti   i   dati   di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalita’ di trasmissione nonche’ gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo’ avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali , dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Fonte: Dottrina Lavoro e Governo

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