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Denunce per infortuni anche di un solo giorno: l'obbligo di comunicazione slitta al 12 aprile 2017


Nel precedente articolo pubblicato avevamo analizzato le nuove disposizioni in materia di obbligo di denuncia di infortunio per eventi anche di un solo giorno decorrenti dall'entrata in vigore del Regolamento del SINP, in attuazione con quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r, del dlgs n. 81/2008 T.U. n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decorrenza dell'obbligo in questione slitta, dal 12 ottobre 2016 al 12 aprile 2017 in relazione al disposto ex Decreto 183/2016.

Pertanto, in merito al nuovo obbligo, i datori di lavoro si potranno trovare di fronte a due situazioni diverse:
  • Infortunio con prognosi iniziale fino a tre giorni:
Vi è l'obbligo di trasmettere unicamente la denuncia ai fini statistici. In caso di prolungamento oltre il terzo giorno, il datore di lavoro dovrà integrare la suddetta denuncia in relazione agli obblighi previsti dal T.U. INAIL all'art. 53

  • Infortunio con prognosi iniziale superiore a tre giornate 
In questo caso il datore di lavoro assolverà gli obblighi di comunicazione con la sola denuncia prevista ex art. 53 T.U. INAIL

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