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Violazione delle Politiche Attive: sanzioni per i titolari di prestazioni a sostegno del reddito

L'INPS, con la Circolare 224/2016 del 15/12/2016, fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile ai soggetti titolari di prestazioni a sostegno del reddito (ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI) che incorrano in violazioni riguardanti gli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva.

Vediamone schematicamente l'applicabilità e il relativo apparato sanzionatorio di cui all’art. 21, comma 7 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità) come modificato dal decreto legislativo n. 185/2016.


ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità

A) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni: 
  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione; 
  2. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione; 
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

B) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A; 

C) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni: 
  1. la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione; 
  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

D) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 

La decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione.

ASDI

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

In riferimento all'Assegno di disoccupazione, relativamente alla violazione degli obblighi che perseguano il mantenimento dello stato di disoccupazione quale requisito fondamentale per accedere al trattamento, si ravvisa il seguente apparato sanzionatorio:

A) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede: 
  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; 
  2. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione; 
  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; 

B) nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono: 
  1. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; 
  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; 

C) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

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