Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Compatibilità NASPI e Lavoro Accessorio: Mess. INPS 494/2016

In merito alla compatibilità del trattamento di disoccupazione NASPI con l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, l'INPS interviene nuovamente a fornire nuove indicazioni circa la sussistenza dei requisiti con il lavoro di tipo accessorio.

Il suddetto messaggio fornisce chiarimenti operativi in merito alla NASPI-COM, ovvero la comunicazione che il soggetto titolare del trattamento di disoccupazione deve inoltrare all'INPS entro 30 giorni dall'avvio del nuovo rapporto di lavoro interpostosi in corso di indennizzo.

La comunicazione in questione costituisce, rispetto alle previgenti disposizioni disciplinanti la compatibilità dell'AspI con l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, un adempimento di fondamentale importanza che, se regolarmente ottemperato, permette di ottenere la sola riduzione dell'indennità (quindi non sospensione) o permette di non decaderne in caso di limiti di reddito superiori al minimo assoggetta a imposizione fiscale (compatibilmente con la durata massima di sei mesi).

In riferimento a quanto in premessa, l'INPS chiarisce che predetta comunicazione può non essere inviata dal titolare della NASPI nei limiti economici annui di reddito da lavoro accessorio imposti ai soggetti titolari di una prestazione a sostegno del reddito (Euro 3.000 annui tra tutti i committenti e comunque massimo 2.000 per ciascun committente).
In caso di previsione di superamento di detta soglia economica , premesso che il superamento dei limiti economici  determina la possibilità per gli organi ispettivi di accertarne una diversa natura del rapporto stesso, la NASPI-COM va trasmessa prima del superamento di suddetto limite, pena la decadenza dalla NASPI.



Esonero contributivo L. 190/2014: Messaggio INPS n. 459 del 03/02/2016

A un anno dall'entrata in vigore dell'esonero contributivo ex L. 190/2014 che, come ben ricordiamo, ha sostituito, a decorrere dal 01/01/2015 e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le previgenti agevolazioni ex L. 407/90, si sono succeduti una serie di chiarimenti Ministeriali volti a fornire una più chiara lettura del testo normativo e a meglio disciplinare l'operatività e il controllo a riguardo.

Con il Messaggio 459/2016 l'INPS, quale Ente gestore dell'esonero in questione, ribadisce alle proprie strutture la spettanza dell'esonero in talune fattispecie.

Viene, anzitutto, confermato che l'esonero spetta a "qualsiasi datore di lavoro privato" includendovi sia soggetti imprenditori che lavoratori autonomi.

Viene ribadito quanto espresso dal MLPS con la Circolare 03/2016 dello scorso 1 febbraio in merito alla spettanza dell'esonero in caso di "trasformazione volontaria" a tempo indeterminato di rapporti di collaborazione attivandone la procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs 81/2015.

Infine si conferma quanto chiarito sempre dal Ministero del Lavoro nell'Interpello 4/2016 del 20/01/2016 con cui viene confermata la possibilità di fruire dell'esonero contributivo in oggetto in riferimento all'avvio di nuovi rapporti a tempo indeterminato con soggetti titolare di un trattamento pensionistico.



Le nuove collaborazioni autonome ex D.Lgs 81/2015: le indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 03/2016 del 1 febbraio 2016, fornisce le prime indicazioni operative al personale Ispettivo per l'interpretazione delle disposizioni che riguardano la nuova disciplina delle collaborazioni autonome coordinate dal committente CO.CO.CO. come riformate dal "Codice dei Contratti" D.Lgs 81/2015.

La suddetta Circolare ripercorre i requisiti e gli aspetti che dette collaborazioni devono rispettare ai fini della genuinità onde evitare di ricadere nella "riqualificazione" del lavoro subordinato.
Saranno, infatti, oggetto di trasformazione i rapporti di rapporti di collaborazione che si concretino nell'alveo della cosiddetta "etero-organizzazione", ovvero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro.

In riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 2 D.Lgs 81/2015, il Ministero ribadisce l'esclusione dell'applicabilità dei dettami di cui al succitato articolo per le specifiche categorie di soggetti quali

  • le collaborazioni per Ie quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sui piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • Ie collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per Ie quali e necessaria I'iscrizione in appositi albi professionali; 
  • le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 
  • le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate aIle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art . 90 della L. n. 289/2001

La Circolare richiama anche alla "procedura di stabilizzazione" quale strumento a disposizione dei committenti di sanare, ante accertamento, situazioni di illegittimità per rapporti ancora in essere o già terminati, ovvero collaborazioni, coordinate o autonome con partita iva, che sia etero-organizzate dal committente secondo la definizione di cui sopra.
La procedura in questione permette di godere dell’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi quelli rinvenuti antecedentemente all'avvio della procedura) a fronte di:
  • sottoscrizione di atto di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
  • assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Un aspetto importante, forse volto a incentivare anche il ricorso a tale strumento, è la conferma che le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori assoggettati a tale procedura potrà essere agevolata con esonero contributivo ai sensi dell'art.1 comma 118 L. 190/2014 nei termini e misure di cui alla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Agevolazioni subordinate al possesso del DURC: aggiornato elenco con la nota MLPS 1471 del 28/01/2016

Con la Nota 1471 dello scorso 28/01/2016 il Ministero del Lavoro fornisce un nuovo elenco delle agevolazioni subordinate al possesso della regolarità contributiva certificata con DURC positivo.
L'elenco è stato aggiornato facendo sempre riferimento ai principi di cui alla Circolare MLPS 5/2008 e all'autocertificazione di regolarità contributiva "Durc Interno" che i datori di lavoro devono rilasciare alla DTL di competenza in sede di prima applicazione dell'agevolazione da richiedere in fase di avvio del rapporto di lavoro.