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Il rapporto di lavoro tra familiari: limiti e criticità (di Bruno Olivieri)

Nella congiuntura economica attuale in cui le piccole imprese devono far sempre più fronte all’elevata incidenza del costo del lavoro sul proprio fatturato si fanno sempre più strada le attività a conduzione familiare al fine di limitare i costi aziendali per lo svolgimento dell'attività di impresa.
L’interrogativo che ci poniamo in relazione all’impiego di prestazioni lavorative da parte dei familiari è se vi siano delle limitazioni alle assunzioni qualora tra le parti stipulanti ci siano legami di parentela.
Un’analisi di “legittimità” va sempre effettuata tenendo conto di due elementi, il primo è la forma dell’esercizio dell’attività aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma associata, società) e quindi chi sia il datore di lavoro, il secondo è la tipologia di legame di parentela tra le parti instauranti il rapporto di lavoro dipendente.
Il concetto di legittima qualificazione del rapporto di lavoro subordinato tra parenti e affini è difficilmente generalizzabile in un'univoca formulazione ma, in ogni caso, riconducibile all’identificazione di una prestazione resa ai sensi dell’art. 2094 c.c. che, di conseguenza, costituisce l’elemento probante la concreta e reale sussistenza dell'onerosità della prestazione e non dissimulazione di un'illecita suddivisione di utili per le società e un'insussistente costo aziendale.

La nostra analisi può partire da quella che è la natura “genericamente riconosciuta” alle prestazioni di lavoro tra parenti e affini, ovvero permeate da una presunzione di gratuità.
Ma, come anticipato in premessa, la legittimità del rapporto tra familiari e affini va considerata in funzione della struttura aziendale adottata e del vincolo di parentela tra le parti; di seguito analizzeremo le diverse fattispecie

SOCIETA' DI CAPITALI 

Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di una società di capitali non opera, generalmente, mai la presunzione di prestazione a titolo gratuito nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale. Questa esclusione si rinviene in base al fatto che il rapporto di lavoro intercorre con la società (datore di lavoro), soggetto diverso dal coniuge o dal familiare convivente.
Fanno eccezione alla verifica della effettiva legittimità del rapporto i seguenti casi:
  • società di capitali a socio unico
  • società con due soli soci al 50%
  • società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente
  • società con più amministratori in cui lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.

SOCIETA' DI PERSONE

Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa nell’ambito di una società di persone la legittimità va verificata in base alla capacità di controllo della società operabile da parte del socio di maggioranza (SNC) o amministratore (SAS), coniuge o familiare convivente del lavoratore.
La legittimità del rapporto viene riconosciuta a patto che la prestazione lavorativa del socio/dipendente sia effettuata nell’ambito di un concreto esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio parente e avente controllo della società.
Una prestazione resa nell’esercizio del potere direttivo e organizzativo costituisce, quindi, dimostrazione della lecita deducibilità del costo escludendo che l'erogazione della retribuzione costituisca un alternativo modo di suddivisione degli utili.

Di diversa interpretazione a riguardo è L'INPS che generalmente, invece, non riconoscere il rapporto subordinato instaurato tra parenti ed affini nell’ambito di società di persone riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se rese in forma occasionale).

IMPRESA INDIVIDUALE E LAVORATORE AUTONOMO

L’esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo sotto forma di ditta individuale costituisce, per eccellenza, il modello in cui la presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera quasi automaticamente.
Questa “automatica presunzione” scatta nel caso in cui l’attività individuale d’impresa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari o nel caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista.

Sono generalmente illegittimi, quindi il cui costo indeducibile, i rapporti di lavoro subordinato instaurati con

  • Coniuge
  • Figlio minorenne
  • Figlio inabile al lavoro
  • Genitori e Nonni

Tuttavia, anche in questa tipologia di organizzazione aziendale, esistono delle eccezioni e la legittimità può essere rinvenuta nei rapporti di lavoro subordinato instaurati con

  • Figlio maggiorenne
  • Fratelli e sorelle non conviventi
  • Zii non conviventi
  • Cugini non conviventi


Come per le società di persone, la posizione INPS a riguardo propende a non riconoscere il rapporto subordinato instaurato riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se rese in forma occasionale).

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