Nella
congiuntura economica attuale in cui le piccole imprese devono far
sempre più fronte all’elevata incidenza del costo del lavoro sul
proprio fatturato si fanno sempre più strada le attività a
conduzione familiare al fine di limitare i costi aziendali per lo
svolgimento dell'attività di impresa.
L’interrogativo
che ci poniamo in relazione all’impiego di prestazioni lavorative
da parte dei familiari è se vi siano delle limitazioni alle
assunzioni qualora tra le parti stipulanti ci siano legami di
parentela.
Un’analisi
di “legittimità” va sempre effettuata tenendo conto di due
elementi, il primo è la forma dell’esercizio dell’attività
aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma
associata, società) e quindi chi sia il datore di lavoro, il secondo
è la tipologia di legame di parentela tra le parti instauranti il
rapporto di lavoro dipendente.
Il
concetto di legittima qualificazione del rapporto di lavoro
subordinato tra parenti e affini è difficilmente generalizzabile in
un'univoca formulazione ma, in ogni caso, riconducibile
all’identificazione di una prestazione resa ai sensi dell’art.
2094 c.c. che, di conseguenza, costituisce l’elemento probante la
concreta e reale sussistenza dell'onerosità della prestazione e non
dissimulazione di un'illecita suddivisione di utili per le società e
un'insussistente costo aziendale.
La
nostra analisi può partire da quella che è la natura “genericamente
riconosciuta” alle prestazioni di lavoro tra parenti e affini,
ovvero permeate da una presunzione di gratuità.
Ma,
come anticipato in premessa, la legittimità del rapporto tra
familiari e affini va considerata in funzione della struttura
aziendale adottata e del vincolo di parentela tra le parti; di
seguito analizzeremo le diverse fattispecie
SOCIETA'
DI CAPITALI
Nel
caso in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di una
società di capitali non opera, generalmente, mai la presunzione di
prestazione a titolo gratuito nemmeno se esiste un legame di
parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale. Questa
esclusione si rinviene in base al fatto che il rapporto di lavoro
intercorre con la società (datore di lavoro), soggetto diverso dal
coniuge o dal familiare convivente.
Fanno eccezione alla verifica della effettiva legittimità del
rapporto i seguenti casi:
- società di capitali a socio unico
- società con due soli soci al 50%
- società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente
- società con più amministratori in cui lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.
SOCIETA'
DI PERSONE
Nel
caso in cui la prestazione lavorativa venga resa nell’ambito di una
società di persone la legittimità va verificata in base alla
capacità di controllo della società operabile da parte del socio di
maggioranza (SNC) o amministratore (SAS), coniuge o familiare
convivente del lavoratore.
La
legittimità del rapporto viene riconosciuta a patto che la
prestazione lavorativa del socio/dipendente sia effettuata
nell’ambito di un concreto esercizio del potere direttivo e
gerarchico del socio parente e avente controllo della società.
Una
prestazione resa nell’esercizio del potere direttivo e
organizzativo costituisce, quindi, dimostrazione della lecita
deducibilità del costo escludendo che l'erogazione della
retribuzione costituisca un alternativo modo di suddivisione degli
utili.
Di
diversa interpretazione a riguardo è L'INPS che generalmente,
invece, non riconoscere il rapporto subordinato instaurato tra
parenti ed affini nell’ambito di società di persone
riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e
pertanto assoggettate a obblighi contributi delle gestioni autonome
(tranne che se rese in forma occasionale).
IMPRESA
INDIVIDUALE E LAVORATORE AUTONOMO
L’esercizio
di attività d’impresa e lavoro autonomo sotto forma di ditta
individuale costituisce, per eccellenza, il modello in cui la
presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal
familiare opera quasi automaticamente.
Questa
“automatica presunzione” scatta nel caso in cui l’attività
individuale d’impresa sia gestita ed organizzata, strutturalmente
ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari o nel caso
di attività lavorativa prestata in favore del coniuge
professionista.
Sono
generalmente illegittimi, quindi il cui costo indeducibile, i
rapporti di lavoro subordinato instaurati con
- Coniuge
- Figlio minorenne
- Figlio inabile al lavoro
- Genitori e Nonni
Tuttavia,
anche in questa tipologia di organizzazione aziendale, esistono delle
eccezioni e la legittimità può essere rinvenuta nei rapporti di
lavoro subordinato instaurati con
- Figlio maggiorenne
- Fratelli e sorelle non conviventi
- Zii non conviventi
- Cugini non conviventi
Come
per le società di persone, la posizione INPS a riguardo propende a
non riconoscere il rapporto subordinato instaurato riconducendolo,
quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a
obblighi contributi delle gestioni autonome (tranne che se rese in
forma occasionale).
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