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Pagamento diretto di malattia e maternità in caso di mancata anticipazione del datore di lavoro

In questo articolo ci occuperemo di affrontare i casi in cui le prestazioni assistenziali di malattia e maternità erogate dall’INPS possano essere indennizzate direttamente dall’Istituto.

Premettiamo che la regola generale con cui le prestazioni di malattia e maternità sono pagate al lavoratore è quella dell’anticipazione da parte del datore di lavoro e del conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Tuttavia l’Istituto riconosce una deroga all’obbligo di anticipazione e conguaglio prevedendo il pagamento diretto al lavoratore nei casi di indennizzo a favore di lavoratori agricoli, stagionali e domestici (L. 33/1980) oltre che per i trattamenti ai lavoratori a tempo determinato per le giornate oltre la durata del rapporto di lavoro ( D.L. 463/1983).

Successivamente la posizione dell’Istituto rispetto ai casi di concessione del pagamento diretto è stata rivista basandosi su richieste e indicazioni di provenienza ministeriale e introducendo come autorizzabili taluni casi riguardanti la comprovata mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro obbligato, sia volontaria che legata ad un’oggettiva impossibilità.

Sulla base delle indicazioni dell’Istituto emanate con Messaggio n. 28997/2010, la sede INPS competente subentra in caso di inadempienza del datore di lavoro in casi specifici che possono essere riassunti nelle seguenti casistiche:

  • Sottoposizione del datore di lavoro a procedura concorsuale; 
  • Disposizione del pagamento diretto emessa dalla sedete territoriale del Ministero del Lavoro per accertata inadempienza da parte del datore di lavoro; 
  • Cessazione attività; 
  • Volontaria inadempienza del datore di lavoro di anticipare le prestazioni. 
In particolare, nell’ultimo caso di volontaria inadempienza del datore di lavoro all’anticipazione, l’INPS prevede una preventiva diffida del lavoratore al datore di lavoro chiedendo l’ottemperamento all’obbligo di anticipazione delle somme.

Qualora in datore di lavoro, nel termine dei 30 giorni successivi al sollecito, non abbia provveduto ad adempiere dandone oggettivo riscontro all’INPS, l’Istituto provvede al pagamento diretto per le somme ancora da percepire in relazione a un determinato evento.

Contestualmente l’INPS provvederà all’emissione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro inadempiente agli obblighi di anticipazione ex L. 33/1980.



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