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Prestazioni Occasionali: le indicazioni dell'INL sull'utilizzo improprio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la 5/2017 fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto degli adempimenti obbligatori in materia di prestazioni occasionali anche al fine di omogeneizzare il comportamento del servizio ispettivo in caso di accertamento della legittimità del ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale o al Libretto Famiglia.

Comunicazione obbligatoria

Gli utilizzatori devono obbligatoriamente effettuare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica o tramite o i servizi di contact center, una comunicazione per la tracciabilità della prestazione. Detta comunicazione si differenzia a secondo del tipo di utilizzatore.
  • Contratto di prestazione occasionale: comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa

  • Libretto di famiglia: entro il 3 del mese successivo alle prestazioni queste dovranno essere comunicate tramite la «piattaforma informatica INPS» o il contact center dell’Inps
L'inizio delle prestazioni dichiarate potranno essere revocate nell'ambito del Contratto di Prestazione Occasionale entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Non si ritiene necessaria alcuna comunicazione per le prestazioni rese nell'ambito del  Libretto di Famiglia stante che la comunicazione di avvio rapporto può essere effettuata successivamente all'inizio della prestazione pertanto basterebbe semplicemente non effettuare alcuna comunicazione di avvio.

Regime sanzionatorio 

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
Per violazione si intende:
  1. mancata comunicazione preventiva da parte degli utilizzatori di Contratti di Prestazione Occasionale (eccetto PA). A riguardo la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”. La circolare, in particolare, sottolinea che la mancata applicazione delle sanzioni per lavoro “in nero”, potrà avvenire soltanto qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
    - la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
    - la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione;
  2. comunicazione effettuata in ritardo
  3. comunicazione che non contiene tutti gli elementi richiesti
  4. comunicazione effettuata con elementi che non corrispondono a quanto effettivamente accertato.
Non si applica la procedura di diffida obbligatoria prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004, pertanto la sanzione sarà pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
Il parametro di quantificazione dell'importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell'obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99).

Pause e riposi

La norma sulle prestazioni occasionali prevede che il lavoratore abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, così come disciplinati dal Decreto Legislativo n. 66/2003.
A riguardo, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla suddetta norma di riferimento in merito a pause e riposi giornaliero/settimanale, è prevista la piena applicabilità del regime sanzionatorio ex D.Lgs 66/2003.

Sicurezza sul luogo di lavoro

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'art. 3, comma 8, D.L.vo n. 81/2008, secondo cui si applicano le gli obblighi previsti in materia dal suddetto TU sulla Sicurezza e dalle altre norme speciali " nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.

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