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Richiesta di installazione impianti audiovisivi: il nuovo modello di richiesta

Viene reso pubblico sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il nuovo modello per richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza  e gps ex art. 4 della Legge 300/1970 come modificato dal D.lgs 1518/2015 e dal D.lgs 185/2015.

Ricordiamo che la suddetta richiesta è preliminare alla fisica installazione degli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fermo restando che possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.




Responsabilità solidale negli appalti: le modifiche del D.L 25/2017

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17/03/2017, oltre le importanti modifiche in materia di lavoro accessorio, il Legislatore apporta variazioni anche nell'ambito della vigente disciplina della solidale responsabilità negli appalti tra committente e appaltatore in relazione alle tutele sui rapporti di lavoro in essere.

Rimangono invariate le disposizioni originarie di cui all'art. 29 del D.Lgs 276/2003 in materia di appalti che continuano a garantire, appunto, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore

D.Lgs 276/2003 art. 29 comma 2. 
In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

D.Lgs 276/2003 art. 29 comma 3. 
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.


Le novità introdotte dal D.L. 25/2017 riguardano  l'eliminazione del beneficio della preventiva escussione e la cancellazione della facoltà per i CCNL di regolare, diversamente dal dettato normativo, la solidarietà passiva negli appalti.

Riguardo la preventiva escussione, questa obbligava, fino al 16/03/2017, il lavoratore ad agire, per il riconoscimento dei propri crediti lavorativi, prima verso il proprio datore di lavoro (appaltatore)  e solo dopo verso il committente (appaltante).
A decorrere dal 17/03/2017 l'eliminazione di questo obbligo permetterà, sostanzialmente, di procedere anche direttamente nei confronti del committente senza necessità di preventiva azione nei confronti del soggetto appaltatore.


Lavoro Accessorio: fino al 31/12/2017 la disciplina ex D.Lgs 81/2015

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli 48-50 del D.Lgs 81/2015 in materia di lavoro accessorio.
Di fatti a decorrere dal 17/03/2017 risulta abrogata tutta la disciplina riguardante le prestazioni di lavoro accessorio con la deroga al ricorso dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del D.Lgs 25/2017 che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. 

In relazione a questa "deroga" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle more di indurre al legittimo utilizzo "residuale" dei buoni lavoro acquistati fino alla data del 16/03/2017 e utilizzabili entro il 31/12/2017,  in data 21/03/2017 emana un comunicato in cui, appunto, ne ribadisce l'utilizzabilità nel rispetto delle norme previgenti.