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Polizze assicurative stipulate dalla società ai propri amministratori: natura e deducibilità dei premi in capo alla società (di Bruno Olivieri)

Le polizze assicurative sottoscritte da una società nei confronti del proprio amministratore sono stipulate per coprire un rischio che in alcuni casi incombe sulla società in altri come forma di “agevolazione” nei confronti dell’amministratore stesso.

A seconda della diversa natura, finalità e beneficiario esiste un diverso trattamento fiscale sia in capo alla società che al soggetto assicurato (amministratore).

Le polizze stipulate dalla società finalizzate a proteggere il patrimonio aziendale sono quelle in cui risulta riscontrabile una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della propria attività e il rischio garantito. Parliamo, generalmente, di polizze per: 
  • rischi professionali, ovvero di tutela della società in relazione alla eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’amministratore o dei suoi eredi per eventi (infortunio o morte) che possono verificarsi in ragione del mandato di amministratore; 
  • responsabilità civile, attivata per tutelare la società dalla eventuale richiesta di risarcimento da terzi rivolta agli amministratori o alla società per eventuali danni economici procurati dall’amministratore con il proprio operato; 
  • puro rischio aziendale (Key Man), stipulata con l’obiettivo di assicurare il c.d “patrimonio umano” costituito dall’amministratore tutelando così la società dal rischio di perdita di capacità di reddito collegata al venir meno di una figura con un know how specifico. 
Per questa categoria di polizze il costo risulta deducibile in capo alla società secondo l’ordinario criterio della competenza temporale anche se per la polizza Key Man la possibilità di dedurre i premi è piuttosto controversa in relazione alla verifica del requisito della inerenza, dubbia secondo un parere dell’Agenzia delle Entrate.

Ci son poi le polizze stipulate dalla società nel solo interesse dell’amministratore e che costituiscono, quindi, un mero “incentivo” in cui viene meno l’inerenza aziendale nella correlazione tra rischio assicurato e rischio garantito.
Si tratta, ad esempio, della polizza rischi extra professionali o ancora polizza assicurativa in caso di morte a vita intera che hanno la finalità di accumulo di capitale a favore dell’amministratore o dei suoi eredi.

In questo caso “l’incentivo” assume la natura di fringe benefit per il soggetto assicurato e, pertanto , da un lato assoggettato a imposizione in capo all’amministratore e dall’altro deducibile da parte della società come costo (inerente) per lavoro dipendente e assimilato.

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