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Imprese minori semplificate: le deroghe al principio di cassa

Come ricordiamo dal 01/01/2017 la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato le regole di determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata con il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa.

Tuttavia l'AdE, nel disciplinare l’applicazione delle nuove regole di "cassa", ha previsto delle deroghe con riferimento ad alcune voci di costo o ricavo (regime misto cassa – competenza) mantenendo fuori dalle nuove regole di determinazione del reddito imponibile alcuni elementi afferenti alla gestione straordinaria.

Elementi positivi di reddito rilevati per competenza:

  • ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (articolo 57 Tuir);
  • proventi derivanti da immobili patrimoniali che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (articolo 90 Tuir);
  • plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir);
  • sopravvenienze attive ;
  • redditi delle attività di allevamento determinati forfettariamente ex articolo 56, comma 5, Tuir.

Elementi negativi di reddito rilevati per competenza:
  • quote di ammortamento di beni materiali e immateriali e canoni di leasing (articoli 64, comma 2, 102 e 103 Tuir);
  • minusvalenze patrimoniali (articolo 101, comma 1, Tuir);
  • perdite su beni strumentali e perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5, Tuir);
  • sopravvenienze passive;
  • accantonamenti di quiescenza e previdenza (articolo 105 Tuir)
  • spese per prestazioni di lavoro (articolo 95 Tuir);
  • oneri di utilità sociale (articolo 100 Tuir);
  • spese relative a più esercizi definibili "oneri pluriennali"  (articolo 108 Tuir).

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