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Decreto Dignità: Mancanza di un regime transitorio per i rapporti a tempo determinato dal 14 Luglio 2018

Il 14 luglio 2018 è entrato pienamente in vigore il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 le cui  modifiche in esso contenute sono immediatamente applicate agli istituti normativi interessati dalla riforma.
Nello specifico in materia di contratti a tempo determinato, non solo i nuovi ma anche quelli già in essere dovranno essere rinnovati o prorogati seguendo le novellate disposizioni in materia di causalità e durata.

Le nuove disposizioni contenute nel testo del Decreto Dignità riguardo  contratti a termine riguardano:

Apposizione del termine e durata massima :  Il contratto può avere una durata non superiore ventiquattro mesi. Se il contratto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a dodici mesi, l'apposizione del termine può essere effettuata senza causalità, altrimenti solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (esplicitate in forma scritta):
  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; 
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Proroghe e rinnovi: Fermo restando il limite massimo dei 24 mesi, in mansioni di pari livello e categoria legale e salva le diverse disposizioni di cui ai contratti collettivi in merito alla possibilità di derogare alla durata massima dei ventiquattro mesi: 
  • il rinnovo comporta necessariamente l’inserimento di una causale; 
  • la proroga implica l’inserimento della causale solo qualora la durata complessiva del rapporto, compresa la proroga, ecceda i 12 mesi e nel limiti di 4 proroghe ammesse.
Le conseguenze della mancanza di un regime transitorio per i rapporti a tempo determinato già in essere al 14/07/2018
  • Contratto a tempo determinato che ha già superato i 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità ma non ancora i 24 mesi: è ammessa la proroga o rinnovo solamente in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 19 comma 1 e comunque, in caso di proroga, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. 
  • Contratto a tempo determinato che ha già superato i 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità e anche i 24 mesi: non è possibile effettuare alcun rinnovo e alcuna proroga e il datore di lavoro dovrà scegliere se trasformare il rapporto a tempo indeterminato oppure cessare il rapporto, rispettando la prima scadenza del termine utile.  
  • Contratto a tempo determinato con durata inferiore ai 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità: il contratto è, nel limite dei 24 mesi, rinnovabile con l’inserimento di una causale o prorogabile, nel limite di 4 volte nell'arco dei 24 mesi, liberamente fino al 12^ mese e inserendo necessariamente la causale solo qualora la durata complessiva del rapporto, compresa la proroga, ecceda i 12 mesi. 

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