
Nello specifico in materia di contratti a tempo determinato, non solo i nuovi ma anche quelli già in essere dovranno essere rinnovati o prorogati seguendo le novellate disposizioni in materia di causalità e durata.
Le nuove disposizioni contenute nel testo del Decreto Dignità riguardo contratti a termine riguardano:
Apposizione del termine e durata massima : Il contratto può avere una durata non superiore ventiquattro mesi. Se il contratto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a dodici mesi, l'apposizione del termine può essere effettuata senza causalità, altrimenti solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (esplicitate in forma scritta):
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Proroghe e rinnovi: Fermo restando il limite massimo dei 24 mesi, in mansioni di pari livello e categoria legale e salva le diverse disposizioni di cui ai contratti collettivi in merito alla possibilità di derogare alla durata massima dei ventiquattro mesi:
- il rinnovo comporta necessariamente l’inserimento di una causale;
- la proroga implica l’inserimento della causale solo qualora la durata complessiva del rapporto, compresa la proroga, ecceda i 12 mesi e nel limiti di 4 proroghe ammesse.
Le conseguenze della mancanza di un regime transitorio per i rapporti a tempo determinato già in essere al 14/07/2018
- Contratto a tempo determinato che ha già superato i 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità ma non ancora i 24 mesi: è ammessa la proroga o rinnovo solamente in presenza di almeno una delle condizioni previste dall’art. 19 comma 1 e comunque, in caso di proroga, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
- Contratto a tempo determinato che ha già superato i 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità e anche i 24 mesi: non è possibile effettuare alcun rinnovo e alcuna proroga e il datore di lavoro dovrà scegliere se trasformare il rapporto a tempo indeterminato oppure cessare il rapporto, rispettando la prima scadenza del termine utile.
- Contratto a tempo determinato con durata inferiore ai 12 mesi alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità: il contratto è, nel limite dei 24 mesi, rinnovabile con l’inserimento di una causale o prorogabile, nel limite di 4 volte nell'arco dei 24 mesi, liberamente fino al 12^ mese e inserendo necessariamente la causale solo qualora la durata complessiva del rapporto, compresa la proroga, ecceda i 12 mesi.
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