Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Norma transitoria nei nuovi contratti a termine ex L. 96/2018

Il Decreto Dignità ( DL 87/2018) restringe l'utilizzo del contratto a tempo determinato modificandone i limiti riguardanti l'apposizione del termine e durata massima (il contratto può avere una durata non superiore ventiquattro mesi; se il contratto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a dodici mesi, l'apposizione del termine può essere effettuata senza causalità, altrimenti solo con causale) e disciplinando nuovamente le proroghe (la proroga implica l’inserimento della causale solo qualora la durata complessiva del rapporto, compresa la proroga, ecceda i 12 mesi e nel limiti di 4 proroghe ammesse) e rinnovi (fermo restando il limite massimo dei 24 mesi, in mansioni di pari livello e categoria legale e salva le diverse disposizioni di cui ai contratti collettivi in merito alla possibilità di derogare alla durata massima dei ventiquattro mesi, il rinnovo comporta necessariamente l’inserimento di una causale).

Vigenza immediata delle nuove disposizioni 
Le suddette disposizioni si applicano con vigenza immediata per tutti i contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018 con lavoratori che non hanno mai avuto un rapporto a termine ordinario ex Dlgs 81/2015 con il datore di lavoro che intende assumerli.

Vigenza posticipata delle nuove disposizioni e periodo transitorio
La Legge di conversione del Decreto Dignità (L. 96/2018) ha previsto un periodo transitorio sino al 31 ottobre 2018 entro il quale vengono fatte salve dalle nuove disposizioni
  • i contratti a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018;
  • i contratti a termine stipulati anche dopo il 14 luglio ma con un ex lavoratore che aveva già avuto un precedente rapporto a termine ordinario ex Dlgs 81/2015 con il datore di lavoro che intende assumerli.
Sostanzialmente, entro la data del 31 ottobre 2018, la riassunzione di un ex lavoratore a termine (assunto per la prima volta ante 14 luglio 2018) o la proroga di un contratto stipulato prima del 14 luglio 2018 potrà essere effettuata rispettando i previgenti limiti (acausalità, max 36 mesi, max 5 proroghe). 
Una volta raggiunta la data del 1 novembre 2018 anche su questi contratti dovranno essere applicate le nuove disposizioni ex DL 87/2018 in merito a proroghe, rinnovi (ovvero se la proroga o rinnovo sono formalizzate dal 1 novembre 2018 in poi) e durata massima (con la possibilità di portare fino a scadenza naturale eventuali contratti che eccedono i 24 mesi).
Per tutti i contratti rinnovati dal 14 luglio 2018 ed entro il 31 ottobre 2018 la L. 96/2018 ha previsto una contribuzione addizionale dello 0,50% da sommarsi all'1,40% già previsto ordinariamente sui rapporti a termine.

Nessun commento: