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Dimissioni on line: cosa fare se il lavoratore non effettua la procedura telematica?

Come ricordiamo, dallo scorso 12 marzo 2016, un rapporto di lavoro può essere risolto da parte del lavoratore (dimissioni) o con accordo delle parti (risoluzione consensuale), a pena di inefficacia, con apposita procedura telematica prevista dal D.Lgs. n. 151/2015 all'art. 26, comma 1.

L'espletamento della suddetta procedura telematica è l'unica che permetta al datore di lavoro di rendere efficace la manifestazione di volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro e quindi di effettuarne relativa comunicazione di recesso con modello UNILAV.

Tuttavia può accadere di un eventuale disinteresse del lavoratore a formalizzare la procedura telematica il che comporta delle implicazioni sull'efficacia della comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro e della certezza della conclusione del rapporto lavorativo.

In questi casi cosa può fare l'azienda per legittimare la comunicazione di recesso? in che modo può sostituirsi all'inerzia del lavoratore?

Il mancato assolvimento della procedura telematica di dimissioni da parte del lavoratore non produce efficacia sulla eventuale comunicazione di recesso del datore di lavoro; pertanto l'assenza del lavoratore dimissionario che non ha effettuato la procedura telematica potrà ritenersi ingiustificato, quindi legittimante l'avvio di un procedimento disciplinare con l'emissione di un provvedimento di licenziamento disciplinare. 
Per quanto questa procedura permetta al datore di lavoro di legittimare il recesso da un rapporto di lavoro di fatto concluso, tuttavia riscontra l'onere di dover pagare il c.d. ticket di licenziamento.

Inoltre il comportamento concludente del lavoratore assente sul posto di lavoro, seppur avendo informalmente manifestato la propria volontà di terminare il rapporto di lavoro tacita volontà di recesso unilaterale e volontario dal contratto di lavoro. 
In questo caso il datore di lavoro potrebbe procedere, con il rischio di eventuale contestazione e contenzioso, alla  risoluzione sostanziale per dimissioni a causa del comportamento concludente del lavoratore.

L'alternativa "meno onerosa e rischiosa" percorribile dal datore di lavoro potrebbe essere quella di inviare una lettera di sollecito al lavoratore a rendere le dimissioni eventualmente chiarendo che, non potendosi ritenere il rapporto concluso senza la procedura telematica, di conseguenza non è possibile procedere alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.

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