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Incentivo Occupazione NEET “Iniziativa Occupazione Giovani”: Circolare INPS 48/2018

In data 19/03/2018 l'INPS ha emanato la Circolare n. 48/2018 che disciplina l'operatività dell'incentivo per l'occupazione stabile dei NEET previsto previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riportiamo di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.


Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET (cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione) a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. 

Ambito territoriale di ammissione all’incentivo 
La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 
  • a tempo indeterminato
  • a tempo determinato e indeterminato a scopo di somministrazione 
  • apprendistato professionalizzante
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. 
Non sono ammessi all’incentivo 
  • i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 
  • il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 
  • trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. 
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. 
Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura dell’incentivo 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia: 
- adempimento degli obblighi contributivi; 
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno –Circolare INPS 49/2018

In data 19/03/2018 l'INPS emana la tanto attesa Circolare n. 49/2018 che fornisce le indicazioni operative per fruire dell'agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2018 per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.
Rispetto alle indicazioni di cui al testo della L. 205/2017, la Circolare INPS mostra molteplici "novità" e particolarità rispetto ai requisiti attesi.

Riportiamo di seguito le principali indicazioni contenute nella Circolare.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015,
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. 
Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In caso spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.

Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per: 
  • le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018;
  • apprendistato professionalizzante, sia a tempo pieno che parziale, solo durante il periodo formativo;
  • trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine precisando che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro
  • assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Assetto e misura dell’incentivo 
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L'importo spettante, nei limiti di cui sopra, è calcolato in base all’aliquota contributiva datoriale e la retribuzione lorda media mensile indicata nell'istanza di prenotazione.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia: 
- adempimento degli obblighi contributivi; 
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata

Con il messaggio 1162 del 16/03/2018 l'INPS torna a fornire precisazioni in merito alla compatibilità dell'indennizzo NASpI con talune forme di lavoro subordinato.

Il suddetto messaggio costituisce una conferma di quanto già anticipato con la Circolare 142/2015 recante chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Il suddetto messaggio focalizza l'attenzione su rapporti di natura subordinata con carattere di discontinuità come lavoro a chiamata e tempo determinato per lavoratori agricoli (OTD) e stagionali.

Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni fornite dall'Istituto Previdenziale a riguardo.

  • Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità
Nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015.
Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore – titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità – faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015.
In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.  In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.

  • Compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale
Qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.

  • Percettore di NASpI che si rioccupi con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro
In considerazione di quanto sopra, in presenza di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.

  • Lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente – con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione – per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera
In detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente in quanto la condizione richiesta dall’articolo, 9 comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015 è che il nuovo datore di lavoro sia diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

  • Percettore di NASpI che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura
Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, in linea con quanto previsto per istituti analoghi dalla prassi consolidata e avuto riguardo alla previsione contenuta all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.

Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si richiamano le indicazioni contenute al punto 2.10. a.2 della circolare n. 94 del 2015 che, in conformità al disposto normativo, illustrano i criteri e le condizioni per la cumulabilità della prestazione.
Nel caso, infine, in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore a sei mesi e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, si richiamano le indicazioni contenute al punto 2.10. a.1 della circolare n. 94 del 2015 che, in conformità al disposto normativo, prevedono la decadenza dalla prestazione NASpI.