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Prestazioni sanitarie a persone fisiche con obbligo di fattura cartacea

Con la risposta  all' interpello n. 78/2019 l'Agenzia delle Entrate conferma il divieto di emissione della fattura elettronica per le operazioni effettuate da tutti quesi soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Tra le disposizioni contenute nel Decreto Fiscale n. 119/2018 il Legislatore esplicitamente chiarisce che il suddetto divieto si applica da parte di tutti quei soggetti sottoposti all'adempimento del STS che effetuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Alla luce della sopra richiamata disposizione, l'Agenzia delle Entrate sottolinea un non generalizzato esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica.
Di fatti il divieto/esonero di emissione di fattura elettronica da parte di tutti quei soggetti che inviano i propri dati al Sistema Tessera Sanitaria vige senz'altro in tutte quelle prestazioni sanitarie in cui l'utente finale è una persona fisica.
Qualora, invece, il medico o altro soggetto che effettua la prestazione sanitaria rende questa a soggetto terzo , esempio un poliambulatorio o struttura sanitaria, il c.d. "passaggio intermedio" tra medico e struttura sanitaria viene regolamentato con fattura elettronica, rimanendo poi operazione obbligata a fatturazione cartacea quella tra la struttura sanitaria e il cliente finale.

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